Regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

(B.U. 31 marzo 1992,n. 14)

INDICE

Art. 1 - Determinazione della pianta organica dei posti a tempo parziale

Art. 2 - Individuazione delle qualifiche funzionali escluse dal rapporto a tempo parziale

Art. 3 - Articolazione dell’orario settimanale ridotto

Art. 4 - Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale

Art. 5 - Trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno

Art. 6 - Accesso dall’esterno

Art. 7 - Stato giuridico

Art. 8 - Norme transitorie

Art. 1

(Determinazione della pianta organica dei posti a tempo parziale)

1. I posti di organico a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo i seguenti criteri:

a) nel limite del 20% della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale, per il quale è consentita la riduzione dell’orario di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;

b) nel limite del 20% delle qualifiche funzionali dalla prima alla settima;

c) nel limite del 20% dei posti assegnati a ciascun servizio, assessorato, scuola o istituto avuto riguardo alle singole qualifiche.

2. Ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unità a tempo parziale. La frazione di posto è arrotondata all’unità, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma uno.

3. La Giunta regionale, stabilisce, con propria deliberazione entro il 31 gennaio di ogni anno, i posti di organico che possono essere coperti con rapporto di lavoro a tempo parziale e ne dispone contestualmente idonea pubblicizzazione fra il personale regionale.

4. I posti di ruolo a tempo pieno, che risultino disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, nell’organico dell’Amministrazione regionale, ai sensi del comma nove dell’articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988/1990 relativo al personale regionale) possono essere trasformati in posti a tempo parziale, nei limiti di cui al precedente primo comma.

Art. 2

(Individuazione delle qualifiche funzionali

escluse dal rapporto a tempo parziale)

1. In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 64/89 sono escluse, in considerazione delle esigenze dell’utente o per la particolarità del servizio, dal rapporto a tempo parziale le seguenti qualifiche funzionali dell’organico generale:

a) Personale addetto al servizio di custodia permanente;

b) Magazziniere;

c) Aiuto cuoco;

d) Infermiere;

e) Cuoco;

f) Segretario delle istituzioni scolastiche ed educative;

g) Fattorino - cassiere;

h) Manovratore;

i) Operaio autista;

j) Autista meccanico;

k) Capo cantoniere;

l) Capo operaio;

m) Capo operaio autista;

n) Autista meccanico - Capo garage;

o) Istruttore boscaiolo;

p) Vice capo servizio tecnico;

q) Assistente educatore;

r) Controllore;

s) Capo sala del Servizio elaborazione dati;

t) Tecnico di organizzazione;

u) Capo servizio tecnico;

v) Ragioniere economo;

w) Ispettore dell’Ufficio agriturismo;

x) Ispettore per la formazione professionale;

y) Ispettore della vigilanza anagrafica;

z) Ispettore Ufficio turismo.

Art. 3

(Articolazione dell’orario settimanale ridotto)

Il personale che ricopre posti a tempo parziale osserva un orario settimanale di lavoro di diciotto ore, da articolarsi su almeno cinque giorni lavorativi.

2. La prestazione individuale di lavoro giornaliero si svolge senza interruzioni o intervalli e non può essere inferiore a tre ore.

3. L’articolazione dell’orario settimanale è definita d’intesa con il dirigente del servizio cui ciascun dipendente è assegnato e dev’essere comunicato al Servizio del personale dell’Amministrazione regionale.

4. In applicazione della lettera a) del comma tre dell’articolo 4 della L.R. 64/89, la Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali, può autorizzare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale pari anche al 30% o al 70% della prestazione di lavoro prevista per il personale a tempo pieno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di posto costituita dai rapporti a tempo parziale non può superare il limite dato dal numero dei posti a tempo pieno dell’organico. L’articolazione dell’orario di lavoro è definita con il medesimo provvedimento di deroga.

5. La Giunta regionale per consentire la partecipazione a corsi di formazione della durata giornaliera o settimanale superiore a quella stabilita per il dipendente a tempo parziale, può eccezionalmente e con provvedimento motivato autorizzare un’articolazione d’orario diversa da quella indicata nei commi uno e due, onde consentire nell’arco dei successivi trenta giorni di compensare le ore aggiuntive effettuate.

6. In casi particolari e per eccezionali e motivate esigenze di servizio, la Giunta regionale può autorizzare l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro per il dipendente a tempo parziale soltanto su alcune giornate della settimana e per non meno di tre.

Art. 4

(Trasformazione del rapporto da tempo pieno

a tempo parziale)

1. Il personale regionale di ruolo appartenente ad una delle qualifiche funzionali per le quali sono previsti posti a tempo parziale, ai sensi del comma tre dell’art. 1, può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, facendo pervenire a pena di decadenza, entro il 30 aprile, al Servizio del personale, apposita domanda in carta semplice nella quale l’interessato dichiara, oltre al proprio cognome e nome:

a) data e luogo di nascita

b) stato civile

c) residenza

d) qualifica funzionale rivestita

e) situazione familiare o personale che ha determinato la necessità della richiesta del rapporto a tempo parziale.

2. Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili, la Giunta regionale procede alla nomina di apposita commissione paritetica composta da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti dell’Amministrazione regionale, per la formazione della graduatoria.

3. La Giunta regionale o la Commissione di cui al comma due compie le sue valutazioni tenendo presente gli elementi previsti nel comma cinque dell’articolo 7 della L.R. 64/89 e i sottoindicati punteggi ad essi connessi per quanto riguarda la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale:

a) Stato civile: da 0 a 30 punti, tenendo conto se l’interessato:

1) è celibe o nubile o vedovo, senza prole;

2) è coniugato;

3) è coniugato con prole, in relazione al numero e all’età dei figli;

4) è celibe o nubile o separato o divorziato o vedovo, con prole, in relazione al numero e all’età dei figli;

5) ha familiari a carico diversi dai figli o altri conviventi.

b) Situazione personale e familiare: da 0 a 30 punti tenendo conto:

1) del fatto che il coniuge svolga o meno attività lavorativa;

2) del fatto che l’interessato sia portatore di handicap o di invalidità riconosciuta;

3) della presenza di persone a carico alle quali è corrisposto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento ad invalidi civili totalmente inabili);

4) della presenza di familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;

5) della presenza di figli in età pre-scolare o scolare che frequentano scuole o istituti in comune diverso da quello della sede di servizio dei genitori e che abbiano necessità di viaggiare quotidianamente per recarsi a lezione.

c) Necessità di studio del richiedente: da 0 a 15 punti tenendo presente:

1) se trattasi di scuola media superiore;

2) se trattasi di corsi universitari;

d) Anzianità di servizio: da 0 a 10 punti;

e) Domicilio, solo se diverso dal comune sede di servizio: da 0 a 15 punti.

4. La Giunta regionale, approva la graduatoria con propria deliberazione, recante anche l’assegnazione dei posti, tenuto conto della titolarità dei richiedenti.

5. L’orario di servizio a tempo parziale può essere usufruito per i motivi di cui alle lettere a, b, c, d, del comma cinque dell’art. 7 della L.R. 64/89, da uno solo dei componenti il nucleo familiare, qualora siano entrambi dipendenti dall’Amministrazione regionale, fatti salvi casi di eccezionale gravità da autorizzarsi da parte della Giunta regionale.

6. A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti con maggior anzianità di servizio.

Art. 5

(Trasformazione del rapporto

da tempo parziale a tempo pieno)

1. Il personale regionale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale in corso da almeno tre anni, può chiedere la trasformazione, motivandone le ragioni, del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, facendo pervenire, a pena di decadenza, entro il 30 aprile, al Servizio del personale, apposita domanda in carta semplice, nella quale l’interessato dichiara, oltre al proprio cognome e nome:

a) data e luogo di nascita;

b) stato civile;

c) residenza;

d) qualifica funzionale rivestita;

e) situazione che ha determinato la necessità della richiesta di cambiamento del rapporto di lavoro.

2. Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti a tempo pieno disponibili per concorso nell’organico, la Giunta regionale procede alla nomina di apposita commissione paritetica composta da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti dell’Amministrazione regionale, per la formazione della graduatoria.

3. La Giunta regionale o la commissione di cui al comma due compie le sue valutazioni tenendo presenti i sottoindicati elementi ed i punteggi ad essi connessi:

a) Stato civile: da 0 a 25 punti:

1) celibe o nubile o vedovo, senza prole;

2) coniugato;

3) coniugato con prole, in relazione al numero e all’età dei figli;

4) celibe o nubile o separato o divorziato o vedovo, con prole, in relazione al numero e all’età dei figli;

5) familiari a carico diversi dai figli o altri conviventi.

b) Situazione personale: da 0 a 25 punti:

1) figli non più in età prescolare;

2) venir meno delle gravi e motivate ragioni personali e di famiglia che portarono al precedente rapporto;

3) disagiate condizioni economiche;

c) conclusione o cessazione dei corsi di studio: da 0 a 10 punti;

d) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; da 0 a 30 punti;

e) domicilio, solo se diverso dal comune sede di servizio: da 0 a 15 punti.

4. La Giunta regionale approva la graduatoria con propria deliberazione, recante anche l’assegnazione dei posti, tenuto conto della titolarità dei richiedenti.

Art. 6

(Accesso dall’esterno)

1. I posti di organico a tempo parziale eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio sono conferiti secondo la normativa regionale vigente in materia di reclutamento del personale regionale a tempo pieno; la copertura dei posti è consentita entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno.

2. Non è consentito, nell’ambito delle operazioni di trasformazione del rapporto, di cui agli art. 4 e 5, il passaggio, all’interno dello stesso livello retributivo, da una qualifica funzionale ad altra diversa, salvo che il dipendente sia in possesso dei requisiti di studio od altro richiesti dalla nuova qualifica funzionale. A tal fine deve allegare alla domanda di trasformazione del rapporto di cui agli art. 4 e 5, il titolo di studio richiesto dalla nuova qualifica.

Art. 7

(Stato giuridico)

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applica lo stato giuridico previsto per il restante personale regionale, con le seguenti eccezioni:

a) divieto di prestazioni straordinarie;

b) divieto di congedi, aspettative, permessi o benefici di qualunque natura, che comportino, a qualsiasi titolo riduzione dell’orario di lavoro giornaliero, fatte salve disposizioni legislative particolari in materia;

c) divieto di attribuzioni di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di servizi, uffici o unità organiche comunque denominate dell’Amministrazione regionale ovvero di funzioni che comportino l’obbligo della resa del conto giudiziale;

d) divieto di conferimento di incarichi per qualifiche superiori per le quali è esclusa la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;

e) possibilità di conferimento di incarichi a qualifiche superiori esclusivamente in posti del medesimo ruolo nel rispetto dell’originale tipo di rapporto a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. In sede di applicazione, la Giunta regionale definisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i posti di organico che possono essere coperti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

2. Le domande previste dall’art. 4 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’emanazione dell’atto amministrativo di cui al comma uno. E’ escluso dall’applicazione delle presenti norme transitorie il personale indicato al comma quattro dell’art. 7 della L.R. 64/89, per il quale gli effetti della trasformazione decorrono dal l° settembre e dal 16 agosto.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.