Legge regionale 2 settembre 1968, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 02 09 1968

Bollettino ufficiale 10 9 1968 n. 8

PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1968 (1a VARIAZIONE).

Art. 1

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione dell’ENTRATA (Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1968:

IN AUMENTO

Capitolo 6 Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29- 11- 1955 n. 1179 L. 100.000.000

Capitolo 10 Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29- 11- 1955 n. 1179 L. 30.000.000

Capitolo 52 Compartecipazioni all’addizionale all’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica prevista dalla legge 9 ottobre 1967 n. 973 L. 40.000.000

PIANO VERDE

Capitolo 67 Fondi assegnati dallo Stato per pagamento degli interessi e prestiti, per opere di miglioramento fondiario (à sensi artt. 9 e 40 della legge 2- 6- 61 n. 454) L. 1.000.000

Capitolo 72 Fondi assegnati dallo Stato per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico (à sensi artt. 14 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 39.000.000

Capitolo 73 Fondi assegnati dallo Stato per promuovere il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni arboree (à sensi artt. 15 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 4.500.000

Capitolo 75 Fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi su prestiti e mutui per opere ed attrezzature per lo sviluppo zootecnico e relativi prodotti (à sensi lettera b artt. 16 e 40 della legge 2- 6- 1961 n. 454) L. 1.000.000

Capitolo 76 Fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture aziendali - contributi e mutui (à sensi articoli 16 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 106.000.000

Capitolo 77 Fondi assegnati dallo Stato per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti (à sensi artt. 17 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 20.000.000

Capitolo 79 fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della elettrificazione agricola (à sensi artt. 19 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 25.000.000

Capitolo 93 Fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (à sensi del 6° comma articolo 12 e articolo 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 5.000.000

PROVVIDENZE PER LA DIFESA E SISTEMAZIONE DEL SUOLO.

Capitolo 104 Fondi assegnati dallo Stato per opere di sistemazione e difesa del suolo nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana (Legge 27- 7- 1967 n. 632) L. 520.000.000

Art. 2

È approvata l’istituzione dei seguenti nuovi capitoli nello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1968:

Categoria V - Titolo II

TRASFERIMENTI

Capitolo 59 Contributo del Ministero dell’Agricoltura e Foreste nelle spese per il servizio della Caccia (legge 2 agosto 1967 n. 799) L. 1.500.000

Provvidenze per i territori montani dell’Italia Centro Settentrionale (Legge 22 luglio 1966 n. 614).

Capitolo 106 Fondi assegnati dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di opere pubbliche nei territori montani L. 445.000.000

Capitolo 107 Fondi assegnati dal Ministero dei Lavori Pubblici per l’esecuzione di opere stradali L. 800.000.000

Capitolo 108 Fondi assegnati dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo per gli interventi previsti dalla Legge 22 luglio 1966 n. 614 nel settore del turismo L. 385.000.000

Art. 3

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1968:

IN DIMINUZIONE

Capitolo 304 Spese per la costruzione, sistemazione ed adattamento di edifici per la pubblica istruzione L. 25.000.000

IN AUMENTO

Capitolo 37 Spese per pubblicazioni varie e Ufficio Stampa L. 10.000.000

Capitolo 38 Spese di rappresentanza ed ospitalità L. 5.400.000

Capitolo 42 Spese per l’amministrazione e la manutenzione dei beni patrimoniali L. 3.000.000

Capitolo 43 Spese per tributi fondiari, imposte e tasse ed assicurazione incendi su beni demaniali e patrimoniali L. 7.000.000

Capitolo 91 Spese di gestione e manutenzione della funivia Buisson - Chamois L. 12.000.000

Capitolo 195 Contributi per l’attuazione delle norme sullo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola (legge regionale 14- 8- 1962 n. 18) L. 10.000.000

Capitolo 203 Spese per progetti, studi e consulenze varie inerenti alla bonifica montana L. 3.000.000

Capitolo 212 Spese per la bonifica sanitaria del bestiame (legge regionale 28- 6- 1962 n. 13) L. 6.000.000

Capitolo 213 Spese per il miglioramento e lo incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate (legge regionale 25- 2- 64 n. 2) L. 10.000.000

Capitolo 230 Fondi assegnati dallo Stato per pagamento degli interessi e prestiti, per opere di miglioramento fondiario (à sensi artt. 9 e 40 della legge 2- 6- 61 n. 454) L. 1.000.000

Capitolo 235 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico (à sensi artt. 14 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 39.000.000

Capitolo 236 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per promuovere il miglioramentoed il potenziamento delle coltivazioni arboree (à sensi artt. 15 e 53 della legge 27- 10-1966 n. 910) L. 4.500.000

Capitolo 238 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi su prestiti e mutui per opere ed attrezzature per lo sviluppo zootecnico e relativi prodotti (à sensi lettera b artt. 16 e 40 della legge 2- 6- 61 n. 454) L. 1.000.000

Capitolo 239 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture aziendali - contributi e mutui (à sensi artt. 16 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 106.000.000

Capitolo 240 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti (à sensi artt. 17 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 20.000.000

Capitolo 242 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della elettrificazione agricola (à sensi artt. 19 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 25.000.000

Capitolo 256 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (à sensi del 6+ comma articolo 12 e articolo 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 5.000.000

Capitolo 264 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per opere di sistemazione e difesa del suolo nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana (legge 27- 7- 1967 n. 632) L. 520.000.000

Capitolo 295 Spese per rilevazioni idrografiche L. 350.000

Capitolo 323 Spese per studi, progettazione e per compensi a tecnici estranei all’Amministrazione per perizie, direzione e contabilizzazione di lavori a carico della Regione L. 29.000.000

Capitolo 339 Spese e contributi ad enti per la costruzione di edifici pubblici (legge regionale 22- 6- 1964 n. 8) L. 25.000.000

Capitolo 372 Compensi per lavoro straordinario e premi in deroga L. 350.000

Capitolo 425 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell’Assessorato L. 400.000

Capitolo 442 Spese per la gestione, l’arredamento e l’attrezzatura della Emoteca regionale - Centro Trasfusionale regionale (leggi regionali 21- 7- 1961 n. 6 e 29- 7- 1967 n. 20 e legge 27- 12- 1967 n. 40) L. 2.000.000

Capitolo 473 Contributi, sovvenzioni e sussidi ad enti, privati, istituzioni e fondazioni assistenziali L. 15.000.000

Capitolo 502 Spese per iniziative turistiche e sportive L. 5.000.000

Capitolo 537 Contributi per il miglioramento e la conservazione dell’edilizia locale L. 53.000.000

TOTALE L. 918.000.000

Art. 4

È approvata l’istituzione dei seguenti nuovi capitoli alla categoria terzo (Trasferimenti) - Sezione IVA - Titolo II° nello stato di previsione della SPESA( All. B) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1968, sotto la rubrica Provvidenze per i territori montani dell’Italia Centro-Settentrionale (Legge 22 luglio 1966 n. 614) per i seguenti Assessorati:

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Capitolo 265 " Spese sui fondi assegnati dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di opere pubbliche in territori montani " L. 445.000.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 343 " Spese sui fondi assegnati dal Ministero dei Lavori Pubblici per l’esecuzione di opere stradali " L. 800.000.000

ASSESSORATO AL TURISMO

Capitolo 536 " Spese sui fondi assegnati dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo per gli interventi previsti dalla Legge 22 luglio 1966 n. 614 nel settore del turismo " L. 385.000.000

Art. 5

A termine dell’articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1967 n. 30, è approvata l’iscrizione alla categoria Va Sez. terzo - Titolo I+ del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1968 del nuovo capitolo di spesa 472 (" Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali "), con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, somma da prelevare dal capitolo 111 della parte Spesa del bilancio stesso

(" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti -

Allegato E ").

Art. 6

Alla Categoria terzo - Personale scolastico - del titolo I° Sezione IIA - dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione dello stato di previsione della Spesa del bilancio della Regione per l’anno 1968, la rubrica " Scuole Elementari " è modificata come segue: " Scuole Materne ed Elementari ".

Art. 7

È convalidato il provvedimento di prelevamento della somma di lire ventisettemilionicinquecentottantacinquemiladuecentoquaranta dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (Cap. 110) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968, per aumento dello stanziamento del capitolo 216 del bilancio stesso, provvedimento adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1802 in data 24 aprile 1968.

Art. 8

Il limite di spesa annua sul capitolo 212 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1968, di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33, è elevato da lire duecentosettantamilioni a lire duecentosettantaseimilioni.

Art. 9

L’articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33 è modificata come segue:

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sui capitoli dal 227 al 265 compresi della Parte Spesa del bilancio la complessiva spesa di lire duemiliardiduecentottantanovemilionicinquecentomila ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961 n. 454, 23 maggio 1964 n. 404, 27 ottobre 1966 n. 910, 27 luglio 1967 n. 632 e 22 luglio 1966 n. 614, sull’attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, per la sistemazione e difesa del suolo e per provvidenze a favore dei territori montani dell’Italia Centro - Settentrionale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 10

Il limite di spesa annua sul capitolo 537 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1968, di cui all’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33, è elevato da lire cinquantamilioni a lire centotremilioni.

Art. 11

È autorizzata per l’anno finanziario 1968, sui nuovi capitoli 343 e 536 della Parte Spesa del bilancio, la spesa complessiva di lire unmiliardocentottantacinquemilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dalla Legge 22 luglio 1966 n. 614, recante provvidenze per i territori montani dell’Italia Centro-Settentrionale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.