Legge regionale 17 marzo 1992, n. 12 - Testo storico
Legge regionale n. 12 del 17 03 1992
Bollettino ufficiale 24 3 1992 n. 13
Finanziamento del progetto materno - infantile di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Finalità )
1. In attesa dell’approvazione del nuovo piano socio - sanitario, per l’attuazione delle finalità del progetto tutela materno-infantile previsto dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 250 milioni.
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sull’istituendo capitolo 61245 denominato " Spese per il progetto materno - infantile " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.
2. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 utilizzando la residua disponibilità sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso ( cod. E. 1.).
3. A decorrere dal 1993 l’onere suddetto potrà essere determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta".
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 250.000.000
b) in aumento:
Programma regionale 2.2.3.03.
Codificazione: 2.1.1.4.2.2.8.7.8.
Cap. 61245 (di nuova istituzione) "Spese per il progetto materno - infantile". Legge regionale 17 marzo 1992, n. 12 lire 250.000.000
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.