Legge regionale 2 settembre 1968, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 02 09 1968

Bollettino ufficiale 10 9 1968 n. 8

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMUNE DI AOSTA A TITOLO DI CONCORSO REGIONALE NELLE SPESE PER ANTICIPAZIONI DI FONDI E PER AMMORTAMENTO, PER L’ANNO 1968, DI MUTUI PASSIVI ASSUNTI DAL COMUNE STESSO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 1

È approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di Lire centottantamilioni al Comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l’anno 1968, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2

Al finanziamento della spesa di lire centottantamilioni, di cui al precedente articolo, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1968:

ENTRATA

- è istituito il seguente nuovo capitolo di entrata alla Categoria quinta (Trasferimenti globali) del Titolo II - Capitolo 52 " Compartecipazione alla addizionale alla imposta erariale di consumo sull’energia elettrica, à sensi della legge 9 ottobre 1967 n. 973 ", con lo stanziamento annuo iniziale di lire trenta milioni ".

SPESA

- è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa 134 (" Contributi al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l’anno 1968, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità "), con lo stanziamento di Lire 180.000.000, da finanziare per Lire 150.000.000 con prelievo dal capitolo 150 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento ") e per Lire 30.000.000 con la maggiore entrata di cui al capoverso precedente.

Art. 3

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli, sarà effettuato alla Tesoreria del Comune di Aosta in uno o più ratei, entro il 31-12-1968, in esecuzione di appositi provvedimenti deliberativi di liquidazione del contributo stesso da adottare dalla Giunta Regionale.

Art. 4

La spesa per la liquidazione del contributo di cui alla presente legge sarà imputata al nuovo capitolo 134 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.