Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 80 - Testo storico

Legge regionale n. 80 del 23 12 1991

Bollettino ufficiale 30 12 1991 n. 57

Rifinanziamento per l’anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d’innevamento artificiale.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all’anno finanziario 1991 è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per l’applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d’innevamento artificiale.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l’anno 1991 al capitolo 64540.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso, concernenti:

a) " Auditorium e centro polivalente " (Area territorio - progetto " Aosta " - punto B. 3.3.): lire 1.200 milioni;

b) " Centro sportivo " (Area territorio - progetto " Aosta " - punto B. 3.4): lire 500 milioni.

4. A decorrere dall’anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta ".

5. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all’articolo 2.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione:

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento lire 1.700.000.000

b) in aumento:

Cap. 64540 " Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti d’innevamento artificiale.

Legge regionale 7 agosto 1986, n. 42.

Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 80 " lire 1.700.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.