Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 - Testo storico

Legge regionale n. 76 del 16 12 1991

Bollettino ufficiale 24 12 1991 n. 56

Norme per l’erogazione dell’assistenza sanitaria aggiuntiva.

Art. 1

(Norme generali)

1. La Regione Autonoma Valle d’Aosta assicura, mediante l’organizzazione dei servizi dell’Unitą sanitaria locale, l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive.

2. La Giunta regionale č autorizzata ad emanare con proprio provvedimento direttive ed indirizzi per l’erogazione delle suddette prestazioni.

Art. 2

(Abrogazione di legge)

1. La legge regionale 24 aprile 1990, n. 25, concernente il finanziamento delle spese per prestazioni sanitarie aggiuntive a carico della Regione ai sensi dell’articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per il triennio 1990/ 1992, č abrogata.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 4.600.000.000 per l’anno 1991, grava sul capitolo 59980 del bilancio di previsione della Regione per tale esercizio, che presenta la necessaria disponibilitą, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. Il capitolo 59980 assume la denominazione " Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive. Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 ".

Art. 4

(Urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.