Legge regionale 12 novembre 1959, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 12 11 1959

Bollettino ufficiale 30 11 1959

Integrazione della Commissione regionale per l'artigianato prevista dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 10-5-1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Art. 1

La Commissione regionale per l’artigianato prevista dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 10-5-1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, č integrata da un rappresentante dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, designato dalla Sede di Aosta dell’Istituto medesimo.

Art. 2

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.