Legge regionale 29 novembre 1991, n. 72 - Testo storico

Legge regionale n. 72 del 29 11 1991

Bollettino ufficiale 10 12 1991 n. 54

Finanziamento integrativo del Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni.

Art. 1

1 - La spesa complessiva di lire 48.000 milioni, autorizzata dal comma uno dell’articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1991/ 93), per la realizzazione del programma triennale 1991/ 93 finanziato dal Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni, č incrementata di lire 33.092 milioni.

2 - L’ulteriore autorizzazione di spesa di cui al comma uno č ripartita in lire 5.000 milioni per l’anno 1991, lire 14.000 milioni per l’anno 1992 e lire 14.092 milioni per l’anno 1993.

Art. 2

1 - L’ulteriore autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 č finalizzata a finanziare le richieste di intervento pervenute alla Regione in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, e successive modificazioni ai fini della formazione del programma triennale 1991/ 93 non incluse nel programma medesimo per insufficienza di disponibilitą finanziarie.

Art. 3

1 - Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 21145 del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2 - Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede:

a) per l’anno 1991 mediante utilizzo, per lire 5.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 21205 del bilancio di previsione per l’anno in corso;

b) per gli anni 1992 e 1993 mediante utilizzo, per lire 28.092 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991/ 1993.

Art. 4

1 - Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 21205 " Spese per la costruzione o adeguamento di autorimesse a valere sul Fondo regionale investimenti occupazione.

Legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, articolo 1, comma 1, lettera c) e successive modificazioni ed integrazioni Lire 5.000.000.000

In aumento

Cap. 21145 " Spese per l’attuazione dei programmi triennali relativi al Fondo regionale investimenti occupazione per interventi di interesse locale

- Legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 " Lire 5.000.000.000

Art. 5

1 - La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.