Legge regionale 26 novembre 1991, n. 68 - Testo storico

Legge regionale n. 68 del 26 11 1991

Bollettino ufficiale 3 12 1991 n. 53

Modifica del comma uno dell’articolo 10, della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 concernente: "Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d’Aosta e garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza".

Art. 1

(Oggetto)

1. Il comma uno dell’articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 (Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d’Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro - capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza) è così sostituito:

" 1. Negli anni 1991 e 1992 i trasferimenti di cui al comma uno dell’articolo 2 non potranno essere, in termini nominali, inferiori al totale di quelli assegnati nell’anno precedente in applicazione della presente legge ".

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 2.096 milioni per il 1991 e in lire 3.075 milioni per l’anno 1992 gravano sul cap. 20500 del bilancio di previsione della Regione per il 1991 e sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione dell’anno successivo.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l’anno 1991 mediante utilizzo, per lire 2.096 milioni, dello stanziamento iscritto al cap. 67030 a valere sull’accantonamento previsto dall’allegato n. 8 del bilancio per l’anno 1991 concernente " Assistenza tecnologica alle imprese artigianali e industriali " (Area attività produttive - Servizio alle imprese - D 3.5).

b) per l’anno 1992 mediante utilizzo, per lire 3.075 milioni, delle risorse disponibili iscritte al cap. 67030 del bilancio pluriennale 1991- 1993.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " Lire 2.096.000.000

In aumento

Cap. 20500 " Trasferimenti finanziari correnti ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite per l’esercizio delle funzioni di competenza.

Legge regionale 8 agosto 1989, n. 61

Legge regionale 26 novembre 1991, n. 68 "

Lire 2.096.000.000

Art. 4

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.