Legge regionale 6 novembre 1991, n. 65 - Testo storico

Legge regionale n. 65 del 06 11 1991

Bollettino ufficiale 19 11 1991 n. 51

Interventi finanziari a favore dei Comuni per il ripristino delle pavimentazioni delle strade manomesse nell'ambito del piano di metanizzazione regionale.

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Valle d’Aosta interviene per l’esecuzione delle opere di ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse nell’ambito del piano di metanizzazione regionale mediante la concessione di contributi in conto capitale, a fondo perduto e a totale copertura della spesa, ai Comuni nel cui territorio sono site le strade manomesse.

2. Il programma dei ripristini si svolgerą lungo il quinquennio 1991- 1995 per una spesa complessiva di lire 14.700 milioni, di cui lire 2.000 milioni dell’anno 1991; le quote a carico degli esercizi finanziari successivi sono, indicativamente, ripartite nel modo seguente:

a) anno 1992 lire 6.000 milioni

b) anno 1993 lire 2.800 milioni

c) anno 1994 lire 2.600 milioni

d) anno 1995 lire 1.300 milioni

Art. 2

(Procedure amministrative)

1. Le domande di contributo da parte dei Comuni interessati devono essere presentate all’Assessorato delle finanze corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda in carta libera sottoscritta dal sindaco e copia della delibera che autorizza la presentazione della domanda stessa;

b) documentazione dimostrativa degli oneri sostenuti;

2. Il piano annuale delle opere da ammettere ai contributi di cui all’articolo 1 č approvato, previo parere della Commissione Consiliare competente in materia di energia, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dalla presente legge, per l’anno 1991 previsto in lire 2 miliardi, grava sull’istituendo capitolo 33750 del bilancio di previsione della Regione.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante iscrizione per pari importo di maggiori entrate sul cap. 9200.

3. A decorrere dall’anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

In aumento

Cap. 9200 " Interessi su giacenze di cassa " L. 2.000.000.000

Parte spesa

In aumento

Programma regionale: 2.1.1.01

Codifica ISTAT: 2.1.2.3.2.3.10.28.03

Cap. 33750 " Contributi ai Comuni per il ripristino del manto stradale manomesso nello svolgimento dei lavori di metanizzazione "

Legge regionale 6 novembre 1991 n. 65 Lire 2.000.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.