Legge regionale 5 settembre 1991, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 05 09 1991

Bollettino ufficiale 17 9 1991 n. 42

Rifinanziamento per l’anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all’anno finanziario 1991 è autorizzata l’ulteriore spesa di L. 1.906 milioni per l’applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l’anno 1991 al capitolo 64820.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso, concernenti:

a) turismo estivo (area attività produttive - settore turismo - punto D. 2.2.) L. 906.000.000;

b) fruizione turistica delle acque (area attività produttive - settore turismo - punto D. 2.3.) L. 1.000.000.000.

4. A decorrere dall’anno 1992 alla copertura degli oneri di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa;

Parte spesa

in diminuzione:

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 1.906.000.000

in aumento:

Cap. 64820 " Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo - sportive "

Legge regionale 7 agosto 1986, n. 45

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 55 L. 1.906.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.