Legge regionale 5 settembre 1991, n. 49 - Testo storico

Legge regionale n. 49 del 05 09 1991

Bollettino ufficiale 17 9 1991 n. 42

Primo rifinanziamento della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 6 concernente l’approvazione ed avvio nella scuola del programma di iniziative di lotta all’abuso di sostanze lecite ed illecite nella Valle d’Aosta.

Art. 1

(Finalitą )

1. Per l’applicazione della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 6 concernente l’applicazione ed avvio nella scuola del programma di iniziative di lotta all’abuso di sostanze lecite e illecite nella Valle d’Aosta denominato " Progetto Arianna " č autorizzata la maggior spesa per il 1991 di L. 350.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della precedente legge valutato in lire 350.000.000, graverą sull’istituendo capitolo 61750, denominato " Spese per la realizzazione del Progetto Arianna " del bilancio di previsione per la Regione per l’anno 1991.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma due si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso (Area di intervento settoriale - Settore della politica sociale - E 1.5.).

4. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari verranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materie di bilancio e contabilitą generale della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

in diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 350.000.000

In aumento

Codifica regionale: 2.2.3.04.

Codificazione: 1.1.1.4.2.2.8.7.8.

Cap. 61750 (di nuova istituzione)

" Spese per la realizzazione del progetto Arianna per la lotta all’abuso di sostanze lecite ed illecite " L. 350.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991