Legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 - Testo vigente

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 44

Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali.

(B.U. 17 settembre 1991, n. 42).

Art. 1

(Finalità della legge).

1. La Regione Valle d'Aosta, in relazione alla propria competenza legislativa sancita dall'articolo 2, lettera p, dello Statuto speciale, disciplina con la presente legge gli interventi diretti a promuovere le produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione, allo scopo di:

a) conservare ed incrementare produzioni esercitate in forma cooperativistica, suscettibili di integrare le altre attività economiche, soprattutto nelle zone di alta e media montagna;

b) contribuire alla conservazione delle caratteristiche culturali della regione valorizzando lavorazioni artigianali che rischiano di scomparire, mediante il sostegno all'attività di produzione e di vendita dei relativi manufatti. (01)

Art. 2

(Oggetto).

1. Ai fini della presente legge, si considerano produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione:

a) la produzione di merletti al tombolo a Cogne;

b) la produzione di panno di lana a Valgrisenche;

c) la lavorazione della fibra di canapa a Champorcher;

d) la produzione di sabots di Ayas; (02)

e) la produzione di pantofole e costumi tipici della Valle del Lys.

1bis. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le produzioni artigianali tipiche e tradizionali di cui al comma 1, nonché le attività di loro trasformazione in manufatti tipici e tradizionali. Sono, altresì, ammesse a contributo le produzioni, ancorché non tipiche e tradizionali, realizzate con gli scarti delle lavorazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), purché effettuate contestualmente alla lavorazione delle produzioni tipiche. (1)

2. Oltre a quelle indicate nel comma 1 e 1bis, possono essere ammesse ai contributi di cui alla presente legge altre produzioni purché rispondano ai seguenti requisiti (1a):

a) siano costituite da lavorazioni prevalentemente manuali (1b);

b) costituiscano attività tipiche della regione o di alcune sue zone, anche se non più praticate, ma per le quali se ne possa comunque dimostrare l'esistenza storica.

3. L'ammissione è approvata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5.

Art. 3

(Concessione dei contributi) (1c)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contributi a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che esercitano le attività di produzione e lavorazione di cui all'articolo 2, a fronte delle seguenti categorie di costi sostenuti:

a) acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

b) acquisizione di servizi;

c) godimento di beni di terzi;

d) oneri per il personale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sino ad un importo massimo pari al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, nel limite di 50.000 euro per ciascuna società cooperativa.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5 e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi nonché la documentazione da allegare alla domanda.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis e non sono cumulabili con i benefici previsti da altre leggi aventi per oggetto le stesse spese.

Art. 4 (2)

Art. 5

(Comitato tecnico).

1. Al fine di acquisire pareri consultivi e valutazioni su tematiche specifiche di cui alla presente legge, è istituito un Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, con funzioni di presidente;

b) un funzionario della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, designato dal dirigente;

c) un esperto del settore dell'artigianato, designato dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato);

d) un esperto del settore dell'artigianato tipico, designato dall'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT);

e) un esperto del settore della cooperazione, designato dalla Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione) (3).

2. Per ciascun componente del Comitato può essere nominato un supplente.

3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti delle cooperative interessate, un rappresentante dell'associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa e ulteriori soggetti esperti nelle materie di cui alla presente legge. (3a)

4. Alle funzioni di segretario del Comitato provvede un dipendente della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, scelto dal dirigente (4).

5. La partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. (5)

Art. 6

(Disposizioni finanziarie).

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di annue lire 300 milioni.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede, per il 1991, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al Capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8, del bilancio di previsione per l'anno 1991 concernente "Incentivazione delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali" (area attività produttive - Servizi alle imprese - D3. 6. lettera b).

3. A decorrere dall'esercizio 1992, gli oneri necessari saranno iscritti con leggi di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 7

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" L. 300.000.000

b) in aumento

programma regionale 2.2.2.10

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.23.05

Cap. 47565 (di nuova istituzione)

"Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali"

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 44

L. 300.000.000

______________________

(01) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 recitava:

"b) contribuire alla conservazione delle caratteristiche culturali della regione valorizzando lavorazioni artigianali che rischiano di scomparire.".

(02) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"d) la produzione di sabots;".

(1) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

Il comma 1bis dell'art.2 era stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34, nel modo seguente:

"1bis. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le produzioni di manufatti, ancorché non tipiche e tradizionali, realizzate con gli scarti delle lavorazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), purché effettuate contestualmente alla lavorazione delle produzioni tipiche.".

(1a) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 2, lettera a), della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 2 dell'art. 2 recitava:

"2. Oltre a quelle indicate nel comma uno, possono essere ammesse ai contributi di cui alla presente legge altre produzioni purché rispondano ai seguenti requisiti:".

(1b) Lettera così sostituita dall'art. 10, comma 2, lettera b), della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 recitava:

"a) siano costituite da lavorazioni manuali, con esclusione di macchine a motore;".

(1c) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 15 marzo 2016, n. 5.

L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio definiti ai sensi dell'articolo 6, contributi a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che esercitano le attività di produzione di cui all'articolo 2, per le seguenti iniziative:".

La lettera cbis, del comma 1, dell'articolo 3 era già stata sostituita nel modo seguente dall'art. 2, comma 2, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2:

"cbis) acquisto di scorte e di attrezzature correlate alla produzione, nonché spese relative alla manutenzione delle medesime.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 31, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, la lettera cbis, del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"cbis) acquisto di scorte nell'importo massimo di euro 10.000 in un triennio.".

Il comma 1bis dell'articolo 3, inserito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2, recitava:

"1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5 e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, determina:

a) le spese ammissibili, con riferimento alle iniziative di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di concessione e erogazione dei contributi.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Erogazione di contributi)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi nei limiti complessivi della spesa prevista all'articolo 6, a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale delle società cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 9 della legge regionale 1o giugno 1984, n. 16 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela delle società cooperative e loro consorzi), esercitanti le attività di produzione di cui all'articolo 2, per le seguenti iniziative:

a) allestimento e gestione di esposizioni, anche permanenti, dei beni prodotti e delle attrezzature utilizzate;

b) attività di apprendimento e diffusione delle tecniche di lavorazione della propria produzione;

c) azioni promozionali idonee a valorizzare la produzione ed a incrementare la domanda.

2. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici previsti da leggi statali o regionali, aventi per oggetto le stesse spese.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

Il comma 3 dell'articolo 4 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 25, comma 1, della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23:

"3. Gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente"

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 4 recitava:

"(Convenzioni)

1. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 è effettuata previa stipulazione di apposite convenzioni con le società cooperative interessate.

2. Le convenzioni prevedono:

a) l'importo e le modalità di erogazione dei contributi;

b) le specifiche azioni che le cooperative si impegnano ad eseguire.

3. Gli schemi di convenzione sono approvati dal Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente e il Comitato tecnico di cui all'articolo 5.".

(3) Comma sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

L'alinea del comma 1 dell'art. 5 è stato successivamente sostituito nel modo seguente dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2:

"1. Al fine di acquisire pareri consultivi e valutazioni su tematiche specifiche di cui alla presente legge, è istituito un Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto da:".

Nella formulazione precedente, il testo dell'alinea del comma 1 dell'art. 5 recitava:

"1. Il controllo sull'esecuzione delle convenzioni e sui risultati raggiunti è effettuato da un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale e composto da:".

La lettera d) del comma 1 dell'art. 5 è stata successivamente sostituita nel modo seguente dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2:

"d) un esperto del settore dell'artigianato tipico, designato dall'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT);".

Nella formulazione precedente, il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 5 recitava:

"d) un esperto del settore dell'artigianato tipico, designato dall'Institut valdôtain pour l'artisanat typique;".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 5 recitava:

"1. Il controllo sull'esecuzione delle convenzioni e sui risultati raggiunti è esercitato da un apposito Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto come segue:

a) l'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato, presidente;

b) il dirigente del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un esperto del settore dell'artigianato designato dalla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato);

d) un esperto del settore dell'artigianato tipico designato dall'Institut valdôtain pour l'artisanat typique;

e) un esperto del settore della cooperazione designato dalla Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1o giugno 1984, n. 16 e della pianta organica del personale dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato).".

(3a) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 5 recitava:

"3. Quando il Comitato tratta questioni relative ad una singola cooperativa, del Comitato stesso fanno parte, senza diritto di voto, anche un rappresentante della cooperativa interessata ed un rappresentante dell'associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa.".

(4) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 3, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 5 recitava:

"4. Funge da segretario del Comitato un dipendente del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal dirigente.".

(5) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 15 marzo 2016, n. 5.

Il comma 5 dell'articolo 5 era già stato sostituito nel modo seguente dal comma 4 dell'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2:

"5. Ai componenti del Comitato, che non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta un gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 5 recitava:

"5. Ai componenti del Comitato, non rivestenti la qualifica di assessore o di consigliere regionale, né dipendenti dall'Amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali; a tutti i membri del Comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato provato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.".