Legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 05 09 1991

Bollettino ufficiale 17 9 1991 n. 42

Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali.

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione Valle d’Aosta, in relazione alla propria competenza legislativa sancita dall’articolo 2, lettera p, dello Statuto speciale, disciplina con la presente legge gli interventi diretti a promuovere le produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione, allo scopo di:

a) conservare ed incrementare produzioni esercitate in forma cooperativistica, suscettibili di integrare le altre attività economiche, soprattutto nelle zone di alta e media montagna;

b) contribuire alla conservazione delle caratteristiche culturali della regione valorizzando lavorazioni artigianali che rischiano di scomparire.

Art. 2

(Oggetto)

1. Ai fini della presente legge, si considerano produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione:

a) la produzione di merletti al tombolo a Cogne;

b) la produzione di panno di lana a Valgrisenche;

c) la lavorazione della fibra di canapa a Champorcher;

d) la produzione di sabots;

e) la produzione di pantofole e costumi tipici della Valle del Lys.

2. Oltre a quelle indicate nel comma uno, possono essere ammesse ai contributi di cui alla presente legge altre produzioni purché rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite da lavorazioni manuali, con esclusione di macchine a motore;

b) costituiscano attività tipiche della regione o di alcune sue zone, anche se non più praticate, ma per le quali se ne possa comunque dimostrare l’esistenza storica.

3. L’ammissione è approvata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 5.

Art. 3

(Erogazione di contributi)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi nei limiti complessivi della spesa prevista all’articolo 6, a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale delle società cooperative e loro consorzi, di cui all’articolo 9 della legge regionale 1o giugno 1984, n. 16 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela delle società cooperative e loro consorzi), esercitanti le attività di produzione di cui all’articolo 2, per le seguenti iniziative:

a) allestimento e gestione di esposizioni, anche permanenti, dei beni prodotti e delle attrezzature utilizzate;

b) attività di apprendimento e diffusione delle tecniche di lavorazione della propria produzione;

c) azioni promozionali idonee a valorizzare la produzione ed a incrementare la domanda.

2. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici previsti da leggi statali o regionali, aventi per oggetto le stesse spese.

Art. 4

(Convenzioni)

1. L’erogazione dei contributi di cui all’articolo 3 è effettuata previa stipulazione di apposite convenzioni con le società cooperative interessate.

2. Le convenzioni prevedono:

a) l’importo e le modalità di erogazione dei contributi;

b) le specifiche azioni che le cooperative si impegnano ad eseguire.

3. Gli schemi di convenzione sono approvati dal Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente e il Comitato tecnico di cui all’articolo 5.

Art. 5

(Comitato tecnico)

1. Il controllo sull’esecuzione delle convenzioni e sui risultati raggiunti è esercitato da un apposito Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto come segue:

a) l’Assessore regionale all’industria, commercio e artigianato, presidente;

b) il dirigente del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

c) un esperto del settore dell’artigianato designato dalla Commissione regionale per l’artigianato, di cui all’articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell’artigianato);

d) un esperto del settore dell’artigianato tipico designato dall’Institut valdôtain pour l’artisanat typique;

e) un esperto del settore della cooperazione designato dalla Commissione regionale per la cooperazione di cui all’articolo 15 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1o giugno 1984, n. 16 e della pianta organica del personale dell’Assessorato dell’industria, del commercio e dell’artigianato).

2. Per ciascun componente del Comitato può essere nominato un supplente.

3. Quando il Comitato tratta questioni relative ad una singola cooperativa, del Comitato stesso fanno parte, senza diritto di voto, anche un rappresentante della cooperativa interessata ed un rappresentante dell’associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa.

4. Funge da segretario del Comitato un dipendente del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato, designato dal dirigente.

5. Ai componenti del Comitato, non rivestenti la qualifica di assessore o di consigliere regionale, né dipendenti dall’Amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali; a tutti i membri del Comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato provato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di annue lire 300 milioni.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede, per il 1991, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al Capitolo 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " a valere sull’accantonamento iscritto all’allegato n. 8, del bilancio di previsione per l’anno 1991 concernente " Incentivazione delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali " (area attività produttive - Servizi alle imprese - D3. 6. lettera b).

3. A decorrere dall’esercizio 1992, gli oneri necessari saranno iscritti con leggi di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta).

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 300.000.000

b) in aumento

programma regionale 2.2.2.10

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.23.05

Cap. 47565 (di nuova istituzione)

" Contributi per l’incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 44

L. 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.