Legge regionale 4 settembre 1991, n. 39 - Testo storico
Legge regionale n. 39 del 04 09 1991
Bollettino ufficiale 5 9 1991 n. 40
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 concernente: "Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta".
1. Le lettere a) e b) del comma uno dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta) sono così sostituite:
" a) partecipazioni tendenzialmente temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali;
b) assistenza economico - finanziaria a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica; "
1. Dopo il comma quattro dell’articolo 6 della l. r. 16/ 82 è inserito il seguente comma cinque:
" Il limite indicato nel comma quattro potrà essere superato nel caso di partecipazioni in società di servizi aventi come scopo sociale l’assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale a imprese, singole o consorziate, nonché la realizzazione di strutture destinate alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali e il relativo loro finanziamento, previo parere favorevole della Giunta regionale. "
1. Il comma uno dell’articolo 7 della l. r. 16/ 82 è così sostituito:
" Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) del comma uno dell’articolo 4, con l’esclusione di quelle di cui al comma cinque dell’articolo 6, è assicurato attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione o opzione sul rilievo della partecipazione della Finaosta il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato di primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell’intervento. "
1. Il comma uno dell’articolo 12 della l. r. 16/ 82, già modificato dal comma uno dell’articolo 4 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 24, è così sostituito:
" La Finaosta è amministrata da un Consiglio di amministrazione composta da undici membri. "
2. I commi sei e sette dell’articolo 123 della l. r. 16/ 82 sono così sostituiti:
" Non possono far parte del Consiglio di amministrazione della Finaosta coloro che abbiano liti pendenti con la medesima; la stessa incompatibilità sussiste qualora dette condizioni si verifichino nel coniuge, nei parenti e negli affini entro il secondo grado.
Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dipendenti della Finaosta. "
1. Dopo il comma quattro dell’articolo 13 della l. r. 16/ 1982 è aggiunto il seguente comma cinque:
" Non possono essere nominati membri del Collegio sindacale coloro nei confronti dei quali sussistano alcune delle cause di incompatibilità previste nei commi sei e sette dell’articolo 12. "
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.