Legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 - Testo vigente

Legge regionale 23 agosto 1991, n. 33

Promozione della fondazione "Centro di studi storico - letterari Natalino SAPEGNO".

(B.U. 3 settembre 1991, n. 39).

Art. 1

(Denominazione e scopo).

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in accordo con le signore Maria Elisabetta POSTA, Simonetta SAPEGNO e Silvia SAPEGNO, per onorare e perpetuare la memoria del Prof. Natalino SAPEGNO, promuove, ai sensi degli art. 12 e 14 del codice civile, una fondazione denominata "Centro di studi storico - letterari Natalino SAPEGNO", con sede in Morgex (Aosta).

Art. 2

(Finalità e compiti).

1. La fondazione di cui all'articolo 1 persegue le seguenti finalità:

a) promuove gli studi e le ricerche nell'ambito delle letterature italiana e francese;

b) favorisce l'accesso dei giovani alle discipline umanistiche e crea le condizioni per un rapporto continuativo tra ricerca storico - letteraria e la scuola;

c) favorisce lo scambio e la diffusione di informazioni nell'ambito culturale italiano ed europeo, oltre che valdostano;

d) favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e ricerche.

Art. 3

(Struttura dell'ente).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all'uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della fondazione nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12 del codice civile, a condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) la fondazione deve essere amministrata da un organo, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale; (1)

b) deve essere istituito un Comitato scientifico, composto dal direttore della fondazione e da otto membri da scegliersi tra esperti in discipline umanistiche, di cui due designati con voto limitato del Consiglio regionale, avente il compito di individuare e indicare all'organo di amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative per il raggiungimento delle finalità dell'ente; (1a)

c) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, è costituito in forma monocratica; (2)

d) l'organo di amministrazione deve nominare un direttore in possesso di laurea in una disciplina umanistica e comprovata esperienza nel settore delle istituzioni culturali.

Art. 4

(Patrimonio).

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui all'articolo 1 mediante l'assegnazione di una somma capitale di lire 300.000.000.

Art. 5

(Contributi).

1. La Regione eroga a favore della fondazione di cui all'articolo 1 un contributo annuo, a decorrere dal 1991, a titolo di concorso al finanziamento dell'attività della fondazione medesima.

2. Il contributo di cui al comma uno è stabilito, per l'anno 1991, in lire 200.000.000.

3. Negli anni successivi l'ammontare del contributo è determinato con legge di bilancio (3).

4. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono essere disposte con successive leggi regionali.

Art. 6

(Statuto).

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 16 del codice civile, lo Statuto è sottoposto all'approvazione, per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta, del Consiglio regionale.

2. Le modificazioni dello Statuto sono approvate dall'organo di amministrazione della fondazione con votazione a maggioranza qualificata dei suoi componenti. (4)

Art. 7

(Disposizioni finanziarie).

1. Le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 4 e 5 graveranno sui capitoli di nuova istituzione 28500 e 28520 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso come indicato all'articolo 8 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede per l'anno 1991 mediante prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal capitolo 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento", a valere sull'apposito accantonamento relativo al "Fondo incrementativo del patrimonio" (A. O. 9.); per detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 7.400.670.000.

3. A decorrere dal 1992 gli oneri relativi al capitolo 28520 saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 8

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1991 vengono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 500.000.000

In aumento

Programma regionale: 2.2.4.08. "Attività culturali e scientifiche"

Codificazione: 2.1.2.4.2.3.06.30.02

Cap. 28500 (di nuova istituzione)

"Assegnazione per concorso alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione "Centro studi storico - letterari Natalino SAPEGNO", con sede in Valle d'Aosta".

Legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 articolo 4

lire 300.000.000

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.06.30.02.

Cap. 28520 (di nuova istituzione)

"Contributo per concorso al finanziamento dell'attività della fondazione " Centro studi storico - letterari Natalino SAPEGNO", con sede in Morgex (Aosta) "

Legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 articolo 5 lire 200.000.000

Totale in aumento lire 500.000.000

(1) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 febbraio 2013, n. 1.

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n. 5:

a) la fondazione deve essere amministrata da un organo composto da otto membri, di cui tre nominati dalla Giunta regionale, in misura di due per la maggioranza e uno per la minoranza;

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

a) la fondazione deve essere amministrata da un organo composto da otto membri, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, in misura di due per la maggioranza e uno per la minoranza;

(1a) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, della L.R. 12 febbraio 2013, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"b) deve essere istituito un Comitato scientifico, composto dal direttore della fondazione e da otto membri, di cui tre esperti in discipline umanistiche, di cui due designati con voto limitato del Consiglio regionale, avente il compito di individuare e indicare all'organo di amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative per il raggiungimento delle finalità dell'ente;".

(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 febbraio 2013, n. 1.

La lettera c), del comma 1, dell'articolo 3 era già stata sostituita nel modo seguente dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n. 5:

"c) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, può essere costituito in forma collegiale o monocratica; lo Statuto ne prevede la composizione e la durata;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"c) il Consiglio regionale nomina i tre membri del Collegio dei revisori dei conti che ha il compito di controllare la gestione contabile dell'ente;".

(3) Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 14 gennaio 1994, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 5 recitava:

"3. Negli anni successivi il contributo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, in modo da mantenere costante il valore reale.".

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.R. 12 febbraio 2013, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 6 recitava:

"2. Le eventuali modifiche dello Statuto, prima di essere deliberate dall'organo di amministrazione della fondazione, sono sottoposte alla procedura di cui al comma uno.".