Legge regionale 30 luglio 1991, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 30 07 1991

Bollettino ufficiale 6 8 1991 n. 35

Modifiche alla Legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66, recante "Norme per l’istituzione del Parco naturale del Mont - Avic".

Art. 1

1. L’articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66, concernente: " Norme per l’istituzione del parco naturale del Mont Avic " è sostituito dal seguente:

" Articolo 2

(Coordinamento e sorveglianza dell’attività del parco)

1. Il Servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste dell’Assessorato agricoltura, foreste ed ambiente naturale costituisce la struttura tecnica preposta al coordinamento dell’attività del parco e, per la specifica funzione, si avvale del proprio personale e di quello del dipendente Corpo forestale valdostano.

2. Al fine di agevolare l’espletamento del compito di cui al comma uno, il Servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste può avvalersi della collaborazione del Museo regionale di scienze naturali di Saint - Pierre, di istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.

3. Le funzioni di sorveglianza per l’applicazione dei divieti e delle prescrizioni posti a tutela del parco naturale del " Mont Avic " sono espletate, oltre che dal Corpo forestale valdostano, da appositi guardiaparco posti alle dirette dipendenze del direttore del parco e inseriti nella pianta organica dell’Ente parco.

4. I guardiaparco assicurano la massima collaborazione con le singole stazioni forestali cui il territorio protetto appartiene giurisdizionalmente.

5. Ai fini del trattamento giuridico ed economico i guardiaparco e i capi guardiaparco sono rispettivamente parificati alle guardie e ai brigadieri del Corpo forestale valdostano ad eccezione dell’indennità pensionabile.

6. Su richiesta dell’Ente parco, il personale di cui al comma cinque viene nominato " guardia particolare " ai sensi e secondo le procedure previste dagli articoli 133 e seguenti del Testo unico delle leggi ci pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Per la nomina a ruolo a posti di guardiaparco non occorre la partecipazione ad apposito corso di formazione.

8. L’uniforme di guardiaparco è stabilita, per quanto riguarda la foggia, di intesa con l’Assessorato dell’agricoltura, foreste ed ambiente naturale.

9. L’Ente parco non è tenuto a fornire l’alloggio di servizio al personale di sorveglianza "

Art. 2

Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. Il personale di cui al precedente comma è iscritto, dalla data di assunzione, alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti locali, nonché agli altri Istituti di Previdenza e di Assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti degli enti pubblici locali ( CPDEL e INADEL) ".

Art. 3

(Dotazione organica dell’Ente parco)

1. L’allegato B alla legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66, relativo alla dotazione organica del personale dell’Ente parco, è sostituito dall’allegato A alla presente legge.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere finanziario complessivo a carico della Regione per il contributo annuale all’Ente gestore per il parco del Mont Avic, previsto dall’articolo 17 della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66, è stabilito in lire 800.000.000.

2. Il maggior onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300.000.000, graverà sul capitolo n. 39460 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma due si provvede per l’anno 1991 mediante utilizzo per lire 300.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 67030 " fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull’accantonamento concernente: " Parchi e aree a livello regionale " (Area territorio - progetto ambiente - B 1.2.); su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 200 milioni.

4. A decorrere dal 1992 l’onere di cui al comma uno del presente articolo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta).

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 300.000.000

In aumento

Cap. 39460 " Contributo annuo all’ente gestore del parco naturale denominato " Mont Avic" in Comune di Champdepraz "

LR 19 ottobre 1989, n. 66

LR 30 luglio 1991, n. 31

lire 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A

TABELLA RISTRUTTURATA

Dotazione organica del personale dell’Ente Parco ex articolo 1.

ATTO ALLEGATO

Pianta organica dei posti, suddivisi per qualifica, del personale dell’Ente Parco (parco naturale del Mont Avic).

Livello Qualifica N. posti

Qualifica vicedirigenziale direttore 1

VII ragioniere 1

VII geometra 1

V coadiutore 1

V guardiaparco 4

VI capo guardiaparco 1