Legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 - Testo vigente

Legge regionale 30 luglio 1991, n. 30

Norme per l'istituzione di aree naturali protette.

(B.U. 6 agosto 1991, n. 35).

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità).

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico, compatibilmente con le esigenze di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche, coerentemente ad obiettivi di crescita socio - economica delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma uno la Regione promuove campagne di educazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della conoscenza e del rispetto dell'ambiente. Individua inoltre parti di territorio caratterizzate per rilevanti aspetti ambientali da tutelare e valorizzare anche attraverso l'istituzione di aree naturali protette, aventi una o più delle seguenti finalità:

a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici o archeologici, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi;

c) salvaguardia di biotopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche, di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

d) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui percorsi migratori della stessa;

e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura e della presenza antropica.

Art. 2

(Classificazione).

1. In relazione alle diverse caratteristiche ed agli scopi per cui vengono istituite, le aree naturali protette si distinguono in:

a) parchi naturali;

b) riserve naturali;

c) riserve naturali integrali.

2. Le aree individuate ai sensi della presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). (01)

Art. 3

(Parchi naturali).

1. Per parchi naturali si intendono ampi territori caratterizzati dalla presenza di ambienti di alto pregio naturalistico, con eventuale presenza di valori storici o archeologici nei quali è attuata la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione e della fauna, è favorita e stimolata la ricerca scientifica, sono consentite le usuali operazioni agricole e forestali purché non contrastanti con le finalità del parco, è promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato.

2. All'interno di un parco naturale può essere evidenziata dal piano di gestione territoriale di cui all'articolo 18 una zonazione del suo territorio prevedendo, fra l'altro, anche una o più riserve naturali integrali aventi lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.

3. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree circostanti sono eventualmente istituite delle zone preparco.

Art. 4

(Riserve naturali).

1. Le riserve naturali sono costituite da aree territoriali, generalmente di modeste dimensioni, caratterizzate dalla presenza di aspetti di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, per le quali si rende necessaria la tutela.

2. Le riserve di cui al comma uno sono così suddivise:

a) zone umide, importanti per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque o che costituiscono fonte di alimentazione e luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono ricetto di particolari entità floro - faunistiche;

b) aree localizzate, di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche, paleontologiche, mineralogiche e idrologiche.

Art. 5

(Riserve naturali integrali).

1. Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.

2. Al fine di preservare gli ecosistemi locali da contaminazioni ed alterazioni, nelle riserve naturali integrali è vietato l'ingresso dell'uomo, eccezion fatta per ragioni di ricerca scientifica e per compiti amministrativi e fatto salvo il diritto di accesso del proprietario, del possessore e del conduttore del fondo.

3. Nelle riserve naturali integrali è consentito l'accesso anche per ragioni didattiche ed educative unicamente lungo itinerari prestabiliti, secondo modalità stabilite dall'Ente gestore e sotto la guida e il controllo del personale a ciò preposto.

Art. 6

(Proposte per l'istituzione delle aree naturali protette).

1. Possono promuovere istanza d'istituzione delle aree naturali protette:

a) il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale;

b) i comuni sul cui territorio ricade l'area protetta di cui si richiede l'istituzione;

c) le associazioni ambientaliste, operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: " Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale " e sue successive modificazioni e integrazioni;

d) le Comunità montane, se a tale scopo vengono opportunamente delegate dai Comuni che ne fanno parte;

e) il Museo regionale di scienze naturali di Saint - Pierre o istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati.

2. Le proposte di istituzione delle aree naturali protette sono inoltrate all'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale e devono essere corredate di una scheda riportante tutte le indicazioni necessarie per motivarne l'esistenza e una cartografia in scala opportuna.

CAPO II

Istituzione e gestione dei parchi naturali

Art. 7

(Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali). (1)

Art. 8

(Funzionamento del Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali). (1)

Art. 9

(Piano regionale dei parchi naturali).

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni dei soggetti proponenti i parchi naturali e del parere del CRIPN, predispone un Piano regionale dei parchi naturali, con l'eventuale individuazione di zone preparco, tramite il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste.

2. Il Piano deve contenere l'individuazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria.

3. Il Piano, predisposto dalla Giunta, è trasmesso ai Comuni territorialmente interessati, che hanno 90 giorni di tempo per esprimere il loro parere. Successivamente il Piano viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

4. Nel caso in cui i Comuni interessati non si pronuncino entro il termine di cui al comma tre, il parere si considera favorevole.

5. Le indicazioni per la stesura del primo Piano regionale dei parchi naturali devono pervenire al Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il primo Piano deve essere predisposto dalla Giunta e trasmesso ai Comuni per il parere di competenza entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo Piano è sottoposto all'esame del Consiglio regionale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il Piano può essere oggetto di integrazione e revisione annuale in base alle indicazioni fornite dai soggetti di cui al comma uno dell'articolo 6 e con l'osservanza della procedura di cui al presente articolo.

Art. 10

(Leggi istitutive dei parchi naturali).

1. In conformità ai principi generali enunciati nella presente legge e alle indicazioni fornite dal Piano regionale dei parchi naturali, i parchi naturali e le eventuali zone di preparco sono istituiti ed individuati con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di essi:

a) i confini;

b) il numero dei rappresentanti dei Comuni territorialmente interessati nel Consiglio di amministrazione dell'Ente parco;

c) la dotazione organica del personale dell'Ente parco;

d) i finanziamenti annui all'Ente parco, in modo da far fronte agli oneri di istituzione e di gestione. A questi finanziamenti si possono aggiungere i contributi di enti e di privati nonché eventuali proventi derivanti dall'attività del parco.

2. I confini dei singoli parchi naturali sono indicati sul terreno mediante l'apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle. Le tabelle sono rinnovate periodicamente al fine di assicurarne la visibilità e leggibilità.

3. Eventuali modificazioni in aumento della superficie dei parchi naturali sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, d'intesa con i comuni territorialmente interessati e con il CRIPN se l'aumento dell'area protetta è superiore a 500 ettari.

4. I territori dei singoli parchi naturali, individuati con le leggi istitutive, sono soggetti ai vincoli di cui al rdl 30 dicembre 1923, n. 3267 e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 11

(Enti di gestione dei parchi naturali e loro organi).

1. Per la gestione dei parchi naturali sono istituiti appositi Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Sono organi degli Enti gestori dei parchi:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore del parco;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12

(Attribuzioni e competenze del Presidente dell'ente).

1. Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, ed è scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale e in possesso di idonei titoli culturali e professionali.

2. Il Presidente dura in carica per cinque anni e può essere riconfermato.

3. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, di cui indirizza e coordina le attività in funzione dei fini istituzionali ed espleta le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio di amministrazione;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa gli oggetti all'ordine del giorno delle rispettive riunioni;

c) firma, unitamente al segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione che ha presieduto;

d) controlla il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale dipendente;

e) sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni e dà le direttive in conformità alle norme della legge, dei regolamenti nonché delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

f) sta in giudizio nell'interesse dell'Ente, sia come attore sia come convenuto; provvede agli atti conservativi dei diritti dell'ente e promuove le azioni possessorie nell'interesse dell'Ente stesso salvo ratifica del Consiglio di amministrazione;

g) stipula i contratti;

h) rende conto annualmente al Consiglio di amministrazione della gestione e dell'attività dell'Ente;

i) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal Consiglio di amministrazione, firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del direttore, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti al vicepresidente dal Consiglio di amministrazione;

l) adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva.

Art. 13

(Composizione, attribuzioni e competenze, del Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Ente Parco;

b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

c) da un rappresentante del/dei Comuni territorialmente interessati, scelto in accordo tra i Comuni stessi;

d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;

e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).(1a)

2. In caso di ampliamento di un singolo parco naturale interessante il territorio di altri comuni limitrofi, per una superficie non inferiore a 500 ettari, il rappresentante di cui al comma 1, lettera c), è scelto in accordo tra i comuni territorialmente interessati. (1b)

3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente ed il segretario.

4. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto, dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, sentita la Giunta regionale, e durano in carica per 5 anni potendo essere riconfermati.

5. Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare e provvedere in merito a:

a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) destinazioni e modalità d'impiego delle somme stanziate in bilancio;

c) azioni in giudizio civile o penale, salvo la competenza del presidente circa gli atti conservativi e le azioni possessorie;

d) approvazione del proprio regolamento interno e di altri regolamenti necessari al funzionamento degli organi, delle commissioni, dei servizi, degli uffici e dell'eventuale personale dipendente;

e) ogni altro regolamento che si renda necessario all'espletamento delle funzioni dell'Ente;

f) costruzione, sistemazione straordinaria e ordinaria manutenzione di mulattiere, sentieri e fabbricati, ed esecuzione di altre opere attinenti alle finalità del parco;

g) ogni azione suscettibile di diffondere la conoscenza e di migliorare la situazione del parco;

h) adozione del piano di gestione territoriale del parco e dei programmi di valorizzazione redatti sulla base di studi appositamente predisposti;

i) qualsiasi attività avente attinenza con le finalità dell'Ente, con possibilità di avvalersi della collaborazione di istituti, enti e associazioni ambientaliste.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del presidente dell'Ente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il direttore del parco partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

6bis. Può partecipare al Consiglio di amministrazione in relazione a tematiche di specifico interesse, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, il direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso. (1c)

Art. 14

(Attribuzioni e competenze del direttore del parco).

1. Il direttore del parco è responsabile della conservazione del parco affidatogli ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di questo; provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e uffici dell'Ente e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento; è incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del parco senza diritto di voto.

Art. 15

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente parco è effettuato da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati, aventi requisiti professionali adeguati.

2. I revisori dei conti durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.

3. I revisori dei conti riferiscono al Consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale sui risultati connessi alla loro attività.

Art. 16

(Indennità, compensi e rimborsi).

1. Compete alla Giunta regionale di fissare con propria deliberazione i compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti in base ai criteri fissati nei commi due, tre, quattro e cinque.

2. L'indennità di carica mensile lorda del Presidente del Consiglio di amministrazione può variare da un minimo del 25 percento ad un massimo del 50 percento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.

3. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un gettone di presenza che non può superare la diaria giornaliera dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, in caso di missione, nella misura effettivamente sostenuta.

4. A tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti competono altresì l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute, con l'uso del mezzo proprio, per i pedaggi autostradali, nella misura stabilita dalle vigenti norme per il personale regionale.

5. Le indennità, i compensi ed i rimborsi di cui ai commi due, tre e quattro sono corrisposti a carico del bilancio dell'Ente parco.

Art. 17

(Personale dell'Ente parco).

1. Ogni Ente parco è dotato di apposito personale, al quale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto per il personale regionale.

2. Il personale è inquadrato nel ruolo dell'Ente parco e dipende direttamente dall'Ente stesso. La dotazione organica è precisata nelle leggi istitutive dei singoli parchi naturali.

3. L'Ente parco può avvalersi di accompagnatori naturalistici incaricati di guidare ed assistere i visitatori dell'area protetta nelle escursioni, attività e presa di conoscenza con esclusione di itinerari di carattere alpinistico.

4. L'Ente parco può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per tutto il suo personale, su materie e con la frequenza che esso ritiene opportune.

5. Le modalità e i criteri di applicazione di quanto contenuto nei commi tre e quattro saranno specificati nel regolamento interno dell'Ente parco.

Art. 18

(Piano di gestione territoriale dei parchi).

1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo le norme della presente legge, l'Ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano di gestione territoriale del parco, con una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinarne l'uso, nel rispetto delle finalità istitutive.

2. Il Piano, di carattere interdisciplinare è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti.

3. I piani di gestione territoriale devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in ispecie:

a) l'esercizio della caccia, fatti salvi gli abbattimenti consentiti per il controllo della specie ai sensi dei commi due e tre dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 recante: " Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia ";

b) l'esercizio non regolamentato della pesca;

c) la cattura, la detenzione ed il disturbo delle specie animali;

d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 16, concernente: "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore";

e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;

f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geo - biologici;

g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche se in quantità inferiore a quelle ammesse dalla legislazione statale e regionale vigente;

h) l'impiego nell'attività agro - silvo - pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;

i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;

l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;

m) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.

4. I piani di gestione territoriale, sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente parco e devono essere trasmessi alla Giunta regionale che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale i Comuni interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni di cui al comma quattro, provvede alla stesura del testo definitivo dei piani e li sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

6. Le indicazioni contenute nei piani di gestione territoriale, una volta approvate dal Consiglio regionale, si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

7. Ai piani di gestione territoriale possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai commi quattro e cinque.

Art. 19

(Divieti transitori).

1. Nelle aree individuate nel Piano regionale dei parchi naturali di cui all'articolo 9, fino alla data di entrata in vigore dei piani di gestione territoriale, sono comunque vietati i seguenti interventi ed attività:

a) la costruzione di nuove strade;

b) la costruzione di nuovi edifici;

c) le attività previste alle lettere a), c) d), e), f), i), l) del comma tre dell'articolo 18.

Art. 20

(Concessioni ed autorizzazioni).

1. Le concessioni o autorizzazioni per l'esecuzione di opere od interventi localizzati nell'area del parco naturale sono rilasciate dai rispettivi enti competenti, che devono tener conto delle finalità istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso. A tal fine gli enti competenti provvedono, prima di rilasciare le concessioni o autorizzazioni, a dare comunicazione della richiesta all'Ente parco, che ha venti giorni di tempo per eventuali osservazioni.

Art. 21

(Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche).

1. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali che essa si prefigge con la presente legge, promuove e coordina studi, rilievi, cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costituire l'insieme dell'area naturale protetta.

2. Gli Enti gestori dei parchi stimolano e promuovono la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscitano iniziative, idonee tutte a valorizzare l'ambiente naturale e ad attrarvi ed interessare il pubblico dei visitatori, purché compatibili con la finalità istituzionale dei parchi naturali.

3. Al fine di cointeressare la popolazioni residenti al miglior funzionamento dei parchi naturali ed al conseguimento degli obiettivi della presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà conseguenti all'istituzione di un'area naturale protetta in un ambiente montano particolarmente difficoltoso, la Regione interviene sia nel finanziamento che nell'esecuzione delle opere o attività di seguito indicate, purché compatibili con le finalità dei parchi e con il piano di gestione territoriale degli stessi, prevedendo:

a) (1d)

b) l'assunzione a carico della Regione delle spese relative allo studio di piani di assestamento anche delle foreste di proprietà privata associate nelle varie forme di legge;

c) l'assunzione a carico della Regione delle spese e delle operazioni di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44, concernente: "Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura".

4. Le incentivazioni previste dal presente articolo sono estese alla parte del territorio valdostano ricadente entro i confini del Parco nazionale del Gran Paradiso e dei parchi e aree naturali protette nazionali ed internazionali da istituirsi.

Art. 22

(Indennizzi).

1. Quando all'interno dei parchi naturali, si verifichino riduzioni documentabili dei redditi agro - silvo - pastorali, in conseguenza dell'istituzione dei parchi stessi, l'Ente gestore del parco provvede al conseguente indennizzo. Esso provvede, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

2. L'ammontare degli indennizzi di cui al comma uno è determinato dall'Ente, sentito il parere dei competenti Servizi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.

Art. 23

(Acquisizione di beni immobili).

1. Gli Enti gestori dei parchi possono acquisire, nelle forme previste dalle vigenti leggi, i beni immobili necessari al loro funzionamento, provvedendo alla loro eventuale sistemazione e ristrutturazione.

CAPO III

Riserve naturali e riserve naturali integrali

Art. 24

(Istituzione delle riserve naturali e riserve naturali integrali).

1. Fatta salva l'istituzione di riserve naturali integrali all'interno dei parchi naturali, quando previste da una eventuale zonazione del piano di gestione territoriale di cui all'articolo 18, l'individuazione delle riserve naturali o delle altre riserve naturali integrali e la delimitazione cartografica in scala opportuna dei loro confini è fatta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.

2. La deliberazione della Giunta di cui al comma uno è inviata ai Comuni territorialmente interessati. Entro 60 giorni decorrenti dal giorno del ricevimento della deliberazione i Comuni e i proprietari o i conduttori dei fondi possono far pervenire le loro osservazioni all'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.

3. Decorso il termine di cui al comma due la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, decide sulle opposizioni presentate, e su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale all'istituzione della riserva.

4. Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi si ritiene validamente accordato nel caso non sia stata presentata formale opposizione.

5. Quando le aree che si intendono individuare per la creazione di riserve naturali o di riserve naturali integrali siano già state destinate nei piani regolatori dei Comuni interessati ad aree naturali protette, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente con proprio decreto.

6. I confini della riserva sono indicati sul terreno mediante l'apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle, rinnovate periodicamente al fine di assicurarne la visibilità e leggibilità.

7. La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità di conservazione delle riserve naturali e delle riserve naturali integrali, può disporre la costituzione coattiva delle stesse.

Art. 25

(Vincoli di tutela per le riserve naturali).

1. I provvedimenti di istituzione delle riserve naturali devono prevedere il divieto di attività od opere che possono comprometterne la salvaguardia ed in particolare:

a) modificare o alterare in senso negativo gli elementi che compongono il biòtopo o il geòtopo;

b) depositare rifiuti o materiale di qualsiasi genere, fare opere di bonifica o prosciugamento terreno non compatibili con le finalità della presente legge;

c) operare scavi o coltivare cave o torbiere quando siano incompatibili con le finalità di istituzione dell'area;

d) esercitare la caccia.

2. Sono fatte salve le usuali operazioni agricole e forestali all'interno delle riserve naturali, salvo diversamente disposto dai provvedimenti di individuazione delle aree stesse. In questo caso la Regione provvede all'indennizzo ai proprietari dei mancati redditi agro - silvo - pastorali.

3. Qualora si dovessero effettuare operazioni di martellata per l'utilizzazione del bosco, il personale del Corpo forestale dovrà tenere conto delle finalità istitutive della riserva ed evitare quindi quelle forme di taglio che possono arrecare pregiudizio alle zone indicate nella lettera a) del comma due dell'articolo 4, quali taglio raso e il rilascio di un numero di matricine comunque inferiore a 250 piante per ettaro.

4. Per quanto attiene alle riserve naturali integrali si osservano i vincoli di tutela previsti dall'articolo 5.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 26

(Coordinamento dell'attività delle aree naturali protette).

1. Il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale costituisce la struttura tecnica preposta al coordinamento dell'attività nelle aree naturali protette e, per la specifica funzione, si avvale del proprio personale e di quello del dipendente Corpo forestale valdostano.

2. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti sopra indicati, il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste può avvalersi della collaborazione del Museo regionale di scienze naturali di Saint - Pierre, di istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.

3. Il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, provvede a:

a) elaborare gli studi preliminari per l'istituzione e la gestione di aree protette;

b) proporre direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali in materia di aree naturali protette;

c) promuovere l'informazione e la formazione della popolazione valdostana sul significato e sul valore delle aree naturali protette, anche al fine di incentivare lo sviluppo di professionalità locali, nonché gestire le riserve naturali e le riserve naturali integrali, non situate all'interno di un parco naturale regionale, con una delle seguenti modalità:

1) gestione diretta;

2) affidamento a Comuni, consorzi di Comuni o Comunità montane;

3) affidamento a persone fisiche, imprese o cooperative operanti nel settore agricolo o ambientale o della manutenzione del territorio;

4) affidamento a società, enti o consorzi operanti nel settore agricolo o ambientale o della manutenzione del territorio;

5) affidamento, in accordo con i Comuni territorialmente interessati, ad associazioni di protezione ambientale anche con attribuzione fiduciaria sulla base di apposita convenzione (2).

d) controllare il raggiungimento dei fini istituzionali delle aree naturali protette e dell'osservanza delle norme che le reggono;

e) conservare la lista ufficiale dei parchi naturali e la documentazione ufficiale relativa alle singole aree naturali protette;

f) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per personale dipendente e per i volontari addetti alla sorveglianza delle aree protette;

g) prevedere quant'altro si renda necessario all'attuazione di una efficace politica di protezione delle aree naturali.

Art. 27

(Sorveglianza).

1. Le funzioni di sorveglianza per l'applicazione dei divieti e delle prescrizioni posti a tutela dei parchi naturali protetti con la presente legge e dai singoli strumenti istitutivi, oltre che dal Corpo forestale valdostano, possono essere espletate da appositi guardia parco inseriti nella pianta organica degli Enti. Il personale di sorveglianza è comunque posto alle dirette dipendenze dei direttori dei singoli parchi.

2. Il numero dei forestali distaccati addetti alla sorveglianza dei singoli parchi naturali viene calcolato orientativamente nella misura di un forestale ogni 1000 ettari o sua frazione di territorio naturale protetto. Tale numero può comunque subire lievi variazioni in relazione all'orografia della zona e alla facilità di accesso e controllo del territorio, calcolando, nella misura più favorevole, un forestale ogni 800 ettari e, nella misura più sfavorevole uno ogni 2000 ettari.

Art. 28

(Demanio per la tutela della natura).

1. In caso di acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, la Regione considera, ai fini della determinazione dei prezzi di mercato, anche il valore naturalistico derivante dalla rarità e particolare valore ambientale della zona.

2. I beni acquistati ai sensi del comma uno, costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura, che, nel caso di parchi naturali, viene concesso all'Ente gestore in uso gratuito a tempo indeterminato per i suoi fini istituzionali.

3. Gli Enti gestori i parchi naturali, in relazione alla necessità di una più sicura tutela degli ambienti naturali di particolare valore naturalistico inclusi nel territorio del parco, ne possono proporre alla Regione l'acquisto.

4. Gli Enti gestori sono autorizzati ad accettare donazioni e ricevere legati da parte di privati, previo parere favorevole della Giunta regionale.

5. Una quota delle somme annualmente disponibili per le attività di tutela della natura, determinata dalla Giunta regionale, è destinata all'ampliamento del demanio per la tutela della natura.

Art. 29

(Sanzioni).

1. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando la infrazione si verifichi all'interno delle aree naturali protette previste dalla presente legge e riguardi norme poste a tutela della finalità delle aree stesse.

2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non potrà comunque superare il limite previsto dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente: "Modifiche al sistema penale".

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute dalle leggi istitutive dei parchi naturali o dai loro piani di gestione territoriale o dai decreti di vincolo di tutela delle riserve naturali e riserve naturali integrali non espressamente sanzionate da leggi regionali o statali si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 (3).

4. In aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali già in vigore in forza di altre leggi dello Stato e della Regione, in caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa da lire 8.000.000 a lire 18.000.000 per l'inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al ricupero ambientale della zona.

Art. 30

(Disposizioni finanziarie).

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui agli articoli 7 e 8, valutati in annue lire 3.000.000, gravano sul capitolo 39445 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per l'anno 1991, mediante riduzione, per pari somma, dello stanziamento iscritto al capitolo 39440 del bilancio di previsione della Regione risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 697 milioni.

3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 31

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 39440 " Spese per propaganda ed interventi per la protezione della natura "

LR 31 marzo 1977 n. 17

LR 15 gennaio 1982 n. 2

LR 10 maggio 1988 n. 28

L. 3.000.000

in aumento:

codifica regionale: 2.2.1.08.

codificaz. ISTAT: 1.1.1.4.1.2.10.29.04.

Cap. 39445 (di nuova istituzione)

"Spese per il funzionamento del Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali ( CRIPN) "

Legge regionale 30 luglio 1991, n. 30.

L. 3.000.000

_________________________________________

(01) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 39 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 2 recitava:

"2. Le aree individuate ai sensi della presente legge sono soggette ai vincoli di cui al rdl 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi" e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431.".

(1) Articolo abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 66, comma 3, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, sentita la Giunta regionale, è istituito il Comitato regionale per i parchi naturali, in seguito indicato con la sigla CRIPN, la cui durata coincide con la legislatura regionale. In pari modo si provvede alla sostituzione di membri del Comitato in corso di legislatura.

2. Il CRIPN è incaricato di dare il proprio parere alle proposte di istituzione e di ampliamento superiore a 500 ettari dei parchi naturali ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) tre esperti rispettivamente nelle discipline della fauna, della flora, della geologia - mineralogia designati dal Consiglio regionale di cui uno proposto dalla minoranza;

c) i dirigenti del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste, del Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale e dell'Ufficio di urbanistica dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, o i loro delegati;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni e integrazioni. In caso di più di due candidature i rappresentanti sono designati dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale fra i nominativi proposti;

e) due rappresentanti designati rispettivamente dal Comitato regionale della caccia e dal Consorzio regionale della pesca;

f) due rappresentanti scelti fra imprenditori agricoli a titolo principale designati dalle più rappresentative associazioni locali di agricoltori;

g) i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati all'istituzione o all'ampliamento del parco naturale, o loro delegati.".

(1) Articolo abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 66, comma 3, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Piano regionale dei parchi naturali)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni dei soggetti proponenti i parchi naturali e del parere del CRIPN, predispone un Piano regionale dei parchi naturali, con l'eventuale individuazione di zone preparco, tramite il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste.

2. Il Piano deve contenere l'individuazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria.

3. Il Piano, predisposto dalla Giunta, è trasmesso ai Comuni territorialmente interessati, che hanno 90 giorni di tempo per esprimere il loro parere. Successivamente il Piano viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

4. Nel caso in cui i Comuni interessati non si pronuncino entro il termine di cui al comma tre, il parere si considera favorevole.

5. Le indicazioni per la stesura del primo Piano regionale dei parchi naturali devono pervenire al Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il primo Piano deve essere predisposto dalla Giunta e trasmesso ai Comuni per il parere di competenza entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo Piano è sottoposto all'esame del Consiglio regionale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il Piano può essere oggetto di integrazione e revisione annuale in base alle indicazioni fornite dai soggetti di cui al comma uno dell'articolo 6 e con l'osservanza della procedura di cui al presente articolo.".

(1a) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 13 recitava.

"1. Il Consiglio di amministrazione è così composto:

a) dal presidente dell'Ente parco;

b) dal dirigente del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o suo delegato;

c) dal dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, o suo delegato;

d) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, nominato dall'Assessore competente;

e) da rappresentanti scelti dai Comuni territorialmente interessati, il cui numero è precisato nelle leggi istitutive dei singoli parchi;

f) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco designato dall'assemblea degli stessi all'uopo convocata dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale;

g) dal direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint - Pierre o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;

h) dal comandate la stazione forestale nella cui giurisdizione ricade tutta o la maggior percentuale del singolo parco naturale o suo delegato;

i) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientali operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di più candidature il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale fra i nominativi proposti.

(1b) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2012, n.36.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. In caso di ampliamento di un singolo parco naturale interessante il territorio di altri Comuni limitrofi, per una superficie non inferiore a 500 ettari, il numero dei rappresentanti comunali nel Consiglio di amministrazione è modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in proporzione alla nuova superficie sottoposta a tutela, previa deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, per consentire la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni cui l'ampliamento del parco si riferisce.".

(1c) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 24 luglio 2012, n. 36.

(1d) Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 10 agosto 2004, n. 16. Si veda, però, l'art. 6 della L.R. 4 agosto 2006, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 3, dell'articolo 21 recitava:

"a) l'aumento del 20 percento dell'entità dei contributi e dei finanziamenti, ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100 percento dei lavori previsti per opere di nuova realizzazione, conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i recuperi conservativi di edifici e le opere per conservare e restaurare i manufatti. L'aumento è invece del 10 percento relativamente al contributo o al finanziamento per le zone preparco, ove istituite.".

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1996, n.31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 3, dell'articolo 26 recitava:

"c) gestire in prima persona le riserve naturali e le riserve naturali integrali, quando non siano situate all'interno di un parco naturale regionale;".

(3) Si veda anche l'art. 14, comma 1, della L.R. 10 agosto 2004, n. 16.