Legge regionale 12 luglio 1991, n. 23 - Testo storico
Legge regionale n. 23 del 12 07 1991
Bollettino ufficiale 23 7 1991 n. 32
Autorizzazione all’acquisto di terreni siti nei Comuni di Pont - Saint - Martin e di Carema.
(Oggetto)
1. La Regione č autorizzata ad acquistare il terreno sito in Comune di Pont - Saint - Martin censito al Catasto terreni al foglio 25 con la particella n. 76, e il terreno sito in Comune di Carema censito al Catasto Terreni al Foglio 8 con parte della particella n. 84.
2. Il corrispettivo dell’acquisto di cui al comma uno č stabilito in lire 30.000 Foglio 8 al metro quadrato.
(Provvedimenti amministrativi)
1. La Giunta regionale č autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire all’esatto accertamento della superficie degli immobili di cui all’articolo 1 e alla stipulazione del relativo atto notarile di acquisto.
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dalla presente legge, valutato in complessive lire 9.330.000, graverą sul capitolo 35060 " Spese per l’acquisto di beni patrimoniali - legge regionale 19 aprile 1985, n. 12, legge regionale 29 maggio 1989, n. 26 " del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di lire 9.330.000, dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso; in detto intervento risulta quindi la minor somma di lire 7.900.670.000.
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 9.330.000
in aumento
Cap. 35060 " Spese per l’acquisto di beni patrimoniali " legge regionale 19 aprile 1985, n. 12 legge regionale 29 maggio 1989, n. 26 lire 9.330.000
La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.