Legge regionale 13 giugno 1991, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 13 06 1991

Bollettino ufficiale 25 6 1991 n. 28

Ulteriori provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull’attività della Regione.

Art. 1

1. Allo scopo di consentire una adeguata diffusione dei periodici che, ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1974, n. 13, recante provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull’attività della Regione e 10 agosto 1987, n. 62, concernente modifiche alla l.r. 13/ 74, pubblicano regolarmente il notiziario denominato Nouvelles de la Région Autonome de la Valleé d’Aoste, la Giunta regionale è autorizzata a rimborsare ai periodici medesimi le spese sostenute per la spedizione in abbonamento postale dei numeri contenenti il notiziario.

2. Il rimborso di cui al comma uno copre le spese di spedizione in abbonamento postale di ogni numero del giornale contenente il notiziario Nouvelles de la Région Autonome de la Valleé d’Aoste, fino ad un massimo di 10.000 copie per numero.

3. I rimborsi sono corrisposti dall’Amministrazione regionale su presentazione di note mensili, corredate dalla documentazione richiesta dalla Commissione di verifica prevista dall’articolo 5 della l.r. 13/ 74.

Art. 2

1. Per l’applicazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di lire 90.000.000, che graverà sul capitolo n. 21420 del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991.

2. Per gli interventi previsti dalla l.r. 13/ 74, come modificata dalla l.r. 62/ 87 e dalla presente legge è autorizzata, quindi, a decorrere dal 1991, la spesa complessiva di lire 282 milioni.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo della somma di lire 90.000.000 dal capitolo n. 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del Bilancio di previsione per l’anno 1991, a valere sull’accantonamento previsto nell’allegato n. 8 del Bilancio stesso (Fondo incrementativo del patrimonio regionale - Area istituzionale A. 0.9); sull’accantonamento stesso rimane quindi, la minor somma di lire 7.910 milioni.

4. A decorrere dal 1992 gli oneri di cui al comma due saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Art. 3

1. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento lire 90.000.000

In aumento

Cap. 21420 (Contributi ai periodici locali per favorire la più ampia informazione sull’attività della Regione)

- LR 15 maggio 1974, n. 13

- LR 10 agosto 1987, n. 62

- LR 13 giugno 1991, n. 18 lire 90.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.