Legge regionale 5 aprile 1991, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 05 04 1991

Bollettino ufficiale 9 4 1991 n. 16

Interventi regionali a favore degli allevatori per l’abbattimento di animali improduttivi e a fine carriera.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d’Aosta, allo scopo di far fronte ai problemi legati alla rimonta degli allevamenti zootecnici, concede contributi per l’abbattimento volontario del bestiame a fine carriera o improduttivo.

Art. 2

(Limiti e modalità )

1. I capi improduttivi o a fine carriera per i quali è richiesto l’abbattimento devono appartenere ad allevamenti già sottoposti alle prove diagnostiche per tubercolosi e brucellosi nella campagna di bonifica sanitaria in corso.

2. Il contributo di cui all’articolo 1 può essere corrisposto per l’abbattimento di bestiame improduttivo o a fine carriera iscritto all’anagrafe regionale del bestiame dalla nascita o da almeno 18 mesi.

Art. 3

(Competenze)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi necessari all’attuazione degli interventi indicati all’articolo 1.

2. Le modalità di svolgimento delle campagne di abbattimento di animali improduttivi o a fine carriera sono stabilite con regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della vigente legge.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il contributo di cui all’articolo 1 è concesso anche per gli abbattimenti effettuati nel corso della campagna di bonifica sanitaria settembre 1990 - agosto 1991.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’anno finanziario 1991, la spesa di L. 4.000.000.000, che grava sul capitolo 42825, di nuova istituzione, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo per L. 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere dell’accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio in corso (D - Area Attività Produttive - 1 - Settore Agricoltura - D1. 2 Zootecnia) e mediante riduzione per L. 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 42820 " Contributi per interventi nel settore della zootecnia " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991.

3. A decorrere dall’anno 1992 gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (" Norme in materie di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ").

Art. 6

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 67000 Fondo globale per il finanziamento di spese correnti L. 1.000.000.000

Cap. 42820 Contributi per interventi nel settore della zootecnia L. 27 dicembre 1977 n. 984 LR 6 luglio 1984 n. 30 Tit. V L. 3.000.000.000

Totale in diminuzione L. 4.000.000.000

Variazioni in aumento:

Programma regionale: 2.2.2.05

Codificazione: 02.01.01.06.03.02.10.010.04

Cap. 42825 (di nuova istituzione)

" Contributi per l’abbattimento di animali improduttivi a fine carriera "

LR 5 aprile 1991, n. 15

L. 4.000.000.000

Art. 7

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.