Legge regionale 9 febbraio 1968, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 09 02 1968

Bollettino ufficiale 29 2 1968 n. 2

SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ "LE ALTE VETTE" SpA, CON SEDE IN VALTOURNANCHE.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla sottoscrizione di capitale azionario della Società " Le Alte Vette ",

SpA, con sede in Valtournanche, per un ammontare di spesa di Lire otto milioni, per il finanziamento parziale delle spese relative alla costruzione di due sciovie nella località di Champlève, in Comune di Valtournanche.

Art. 2

La spesa di Lire otto milioni, di cui al precedente articolo, sarà finanziata con imputazione al Capitolo 139 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1968 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ").

Art. 3

All’approvazione e liquidazione della spesa di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, ai sensi dello Statuto della Società per Azioni " Le Alte Vette " e in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

Art. 4

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.