Legge regionale 9 febbraio 1968, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 09 02 1968

Bollettino ufficiale 29 2 1968 n. 2

NORME SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI SU MUTUI BANCARI ASSUNTI PER LA COSTRUZIONE, L’AMPLIAMENTO, L’AMMODERNAMENTO E L’ARREDAMENTO DI ALBERGHI, RISTORANTI, BAR, NONCHÉ DI CASE PER FERIE PER LAVORATORI, CAMPEGGI E OSTELLI PER LA GIOVENTÙ.

Art. 1

È autorizzato l’intervento finanziario della Regione, - mediante la concessione di contributi regionali à sensi della presente legge -, nelle spese per il pagamento degli interessi e nelle spese accessorie relative a mutui bancari, di durata decennale, assunti per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento e l’arredamento di alberghi, di bar e di ristoranti di ogni tipo e categoria, nonché di case per lavoratori, campeggi e ostelli per la gioventù nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 2

Per ottenere la concessione dei contributi regionali previsti dai successivi articoli le Ditte richiedenti debbono stabilire la propria sede legale e fiscale nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 3

L’intervento finanziario regionale nelle spese per interessi e spese accessorie relative ai mutui previsti all’articolo 1 è attuato mediante la concessione di contributi regionali per il pagamento delle spese stesse secondo le misure proporzionali seguenti:

1) per esercizi alberghieri, case per ferie per lavoratori, campeggi e ostelli per la gioventù, con o senza ristorante o bar annessi:

a) per mutui di importo fino a L. 10.000.000: contributo commisurato all’importo totale delle spese per interessi ed accessorie dovute sul capitale mutuato;

b) per mutui di importo da L. 10.000.001 a L. 25.000.000: contributo commisurato ai due terzi delle spese per interessi ed accessorie dovute sull’intero capitale mutuato;

c) per mutui di importo da L. 25.000.001 a L. 50.000.000: contributo commisurato al 50 percento delle spese per interessi ed accessorie dovute sull’intero capitale mutuato;

2) per i ristoranti o bar non facenti parte di un esercizio alberghiero l’importo massimo dei mutui è limitato a L. 3.000.000 e il contributo regionale è commisurato all’importo totale delle spese per interessi ed accessorie dovute sul capitale mutuato.

Art. 4

L’ammontare di ogni singolo mutuo bancario agevolato ai sensi della presente legge non può superare il 50 percento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento o l’arredamento delle opere alberghiere previste dalla presente legge, escluse dal computo le eventuali spese per la acquisizione della necessaria area di terreno.

Art. 5

La Giunta Regionale stabilirà i requisiti di carattere tecnico e funzionale delle opere di interesse turistico e alberghiero ammissibili alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.

Per i bar e i ristoranti sarà data la preferenza a quelli aventi caratteristiche di ambientazione tipica valdostana.

Art. 6

Non possono essere accolte domande di mutuo agevolato relative ad opere per le quali siano già state concesse provvidenze regionali o statali, se non saranno trascorsi almeno 10 anni dal precedente intervento finanziario regionale o statale. Nel caso di mutui agevolati con contributi regionali, il periodo di 10 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo; nel caso di interventi dello Stato, il predetto periodo decorre dalla data dell’atto di concessione dell’intervento statale.

Art. 7

Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate su carta legale all’Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti e debbono essere documentate dai seguenti atti in duplice copia:

1°) tavole di progetto;

2°) relazione tecnica;

3°) preventivo dettagliato di spesa;

4°) piano di finanziamento;

5°) documentazione comprovante la proprietà del bene immobile interessato, oppure atto di assenso del proprietario, qualora si tratti di persona diversa dal richiedente la concessione del contributo regionale;

6°) copia del permesso edilizio, se necessario à sensi di legge.

Art. 8

I richiedenti la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge debbono assumere, con atto da registrare presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, l’obbligo di mantenere per un periodo non inferiore ad anni 20 la destinazione originaria delle opere per le quali viene richiesto l’intervento finanziario regionale; debbono, altresì, assumere l’obbligo di rispettare le particolari prescrizioni di carattere tecnico e funzionale eventualmente stabilite dalla Regione all’atto della concessione del contributo richiesto.

I richiedenti di cui al precedente comma debbono, infine, assumere l’obbligo di restituire i contributi regionali loro concessi in caso di mutamento della destinazione delle opere prima della scadenza del periodo ventennale, nonché in caso di inosservanza delle prescrizioni di carattere tecnico e funzionale stabilite per le opere sussidiate all’atto della concessione dei contributi regionali.

Art. 9

Sulla ammissibilità delle domande di concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge decide, in via preventiva e di massima, la Giunta Regionale tenendo conto della necessità e dell’importanza delle opere da agevolare, in relazione ai programmi di sviluppo turistico - alberghiero approvati dalla Regione.

Limitatamente all’esame delle domande di cui al punto 2) del precedente articolo 3 della presente legge, la priorità sulla ammissibilità delle domande verrà determinata tenendo conto dell’ultimo reddito annuo imponibile di R.M. accertato e definito a carico della ditta, della natura dell’esercizio, della località di ubicazione e delle prospettive di sviluppo dell’azienda, con preferenza alle località depresse di montagna.

Sono escluse dalla concessione dei contributi regionali suddetti le imprese commerciali aventi un reddito annuo imponibile di R.M. superiore a lire 2.000.000.

Ad avvenuto rilascio del parere favorevole della Giunta Regionale, le domande per la concessione di mutui agevolati sono trasmesse dalla Regione agli Istituti di credito finanziatori. Ad avvenuto successivo perfezionamento delle domande di concessione dei mutui agevolati presso gli Istituti Bancari, la Giunta Regionale delibera la concessione dei contributi regionali, determinando la relativa spesa da assumere a carico regionale à sensi della presente legge.

Art. 10

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono versati direttamente dalla Regione agli Istituti bancari finanziatori, secondo le modalità previste in apposite stipulande convenzioni da approvare dalla Giunta Regionale.

Art. 11

Le domande di concessione di contributi non accolte dalla Giunta Regionale possono essere ripresentate, una sola volta, non prima di sei mesi dalla data del non avvenuto accoglimento.

Art. 12

Le norme della presente legge saranno applicate per la concessione di contributi regionali in accoglimento delle domande pervenute alla Regione dal primo gennaio 1968 in poi.

Art. 13

Le spese per la concessione dei contributi previsti per i bar e i ristoranti saranno limitate all’importo del 20 percento della spesa annua di lire ottanta milioni prevista dal successivo articolo 14.

Art. 14

Le spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, previste in annue Lire 80.000.000, saranno imputate al seguente capitolo 533 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1968, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonché al corrispondente capitolo di Spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari: Capitolo 533 " Contributi e concorsi in spese su mutui per l’incremento turistico e alberghiero ".

Art. 15

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.