Legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 05 04 1990

Bollettino ufficiale 17 4 1990 n. 16

Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93.

Art. 1

(Contenuti della legge)

1. La presente legge riunisce e coordina, con modificazioni ed integrazioni, le leggi regionali recanti norme per il personale dei servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

2. Sono abrogate le leggi regionali 12 dicembre 1985, n. 83 e 29 gennaio 1987, n. 8 concernenti norme in materia di personale addetto ai servizi a favore di persone anziane ed inabili.

Art. 2

(Pianta Organica)

1. Il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, è iscritto in un apposito ruolo unico regionale.

2. La pianta organica del personale, le quantità numeriche ed i relativi profili professionali, sono fissati con legge regionale.

Art. 3

(Ripartizione numerica e funzionale tra gli enti gestori)

1. La ripartizione, tra gli enti gestori di servizi, del personale è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentite l’Associazione dei Sindaci della Valle d’Aosta e le Associazioni sindacali di categoria.

2. Nella ripartizione del personale la Giunta Regionale deve tener conto dei seguenti criteri di carattere generale: a) del numero degli abitanti del Comune o del Consorzio gestore dei servizi; b) della dispersione della popolazione sul territorio; c) del numero e della tipologia dei servizi in funzione.

Art. 4

(Modalità di assunzione in ruolo)

1. Le assunzioni in servizio di ruolo avvengono sulla base di concorsi pubblici per titoli ed esami banditi ed espletati dalla Regione.

2. Si applicano le procedure concorsuali previste per i concorsi di assunzione presso l’Amministrazione regionale.

3. La graduatoria diventa permanente fino all’espletamento del successivo concorso e viene utilizzata per procedere alla sostituzione del personale assente o legittimamente impedito nell’attività.

4. La graduatoria non può essere utilizzata comunque oltre il triennio dalla data della sua approvazione.

5. Le assunzioni in servizio sono disposte dai singoli comuni o consorzi secondo la ripartizione stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.

6. In sede di prima applicazione ai concorsi di cui al presente articolo, sono ammessi, in deroga al limite massimo di età ed al possesso del titolo di studio, i candidati che abbiano assolto all’obbligo scolastico e che abbiano prestato la propria attività, per un periodo di almeno 18 mesi, quali addetti ai servizi pubblici a favore delle persone anziane ed inabili.

Art. 5

(Modalità di reclutamento di personale a tempo determinato)

1. Nelle norme dell’espletamento dei concorsi di cui all’articolo 4, o in mancanza di graduatoria utilizzabile di cui al comma 3 dello stesso articolo, nel caso in cui le esigenze dei servizi lo richiedano oppure per supplenze, vacanze o sostituzioni, gli enti gestori possono, previa autorizzazione della Regione, procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, sulla base di graduatorie formate a seguito di selezioni espletate secondo modalità autodeterminate.

Art. 6

(Trattamento economico e giuridico)

1. Al personale è applicato lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per il personale dipendente dagli enti locali in quanto non in contrasto con la presente legge.

Art. 7

(Trasferimenti)

1. Nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 3 il personale in ruolo può ottenere il trasferimento ad altro ente, su disposizione della Regione, previo parere da parte dei due enti interessati.

Art. 8

(Mobilità per esigenze di servizio)

1. per garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sono fatti salvi i processi di mobilità temporanea del personale da effettuarsi con motivato provvedimento dell’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.

2. La mobilità temporanea rientra nell’ambito dell’istituto del comando con diritto alle relative indennità e competenze accessorie.

3. Il comando non può eccedere il periodo di mesi 6.

Art. 9

(Tabella organica)

1. È approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale del ruolo speciale del personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili come da tabella A) allegata alla presente legge.

2. le quantità numeriche indicate nella tabella possono essere frazionate per dar luogo a rapporti di impiego a tempo parziale nelle quantità previste dagli accordi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

3. I posti di cuoco di cui alla tabella B) allegata sono conservati fino ad esaurimento.

4. Il personale titolare di un posto di ruolo della tabella A) potrà transitare nella pianta organica di comuni o consorzi, sempreché esista il posto disponibile nello stesso profilo professionale.

Le quantità numeriche della tabella A) diminuiranno in numero corrispondente ai trasferimenti nelle piante organiche dei singoli enti.

Art. 10

(Norme transitorie)

1. Alla copertura dei posti di cui alla tabella A) che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante utilizzo delle graduatorie formulate a seguito dei concorsi espletati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 83.

2. Il personale iscritto nel ruolo speciale con la qualifica di addetto alle pulizie ed alla lavanderia di cui all’allegato C) della presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, previo superamento di concorso riservato accede alla qualifica di assistente domiciliare tutelare (quarto livello - ruolo del personale addetto all’assistenza).

3. Ad avvenuta applicazione della suddetta norma i posti di addetto alle pulizie ed alla lavanderia sono soppressi.

Art. 11

(Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge i comuni e i consorzi fanno fronte con i fondi messi a disposizione della Regione ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12. Pianta organica dei posti e del personale del ruolo speciale del personale addetto (ex articolo 9 comma 1)

ATTO ALLEGATO

Qualifica del personale: Infermiere professionale,

posti 25, 6o livello

Qualifica del personale: Istruttore, posti 15, 6o livello Qualifica del personale: Assistente domiciliare e tutelare, posti 450, quarta livello

Allegato B alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12. Ruolo soprannumerato ad esaurimento (ex articolo 9 comma 3) ATTO ALLEGATO

Qualifica del personale: Cuoco, posti 5, quarta livello Allegato C alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12. Addetti alle pulizie ed alla lavanderia

(ex. articolo 10 comma 2)

ATTO ALLEGATO

Qualifica del personale: Addetto alle pulizie e alla lavanderia, posti 5, secondo livello

Allegato D alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12.

Ruoli del personale addetto

(ex. articolo 9 comma 1)

ATTO ALLEGATO

Ruolo del personale amministrativo Qualifica: Istruttore, livello 6o posti 15 Ruolo del personale tecnico

Qualifica: Infermiere professionale, livello 6o, posti 25 Ruolo del personale all’assistenza

Qualifica: Assistente domiciliare e tutelare, livello quarta, posti 450