Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 24 01 1989

Bollettino ufficiale 31 1 1989 n. 6

Modifica dell’articolo 10 bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, modificata con legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6.

Art. 1

1. Alla fine dell’articolo 10 bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6, sono soppresse le parole " della Regione ".

Art. 2

1. Per l’applicazione della presente legge č previsto un maggior onere annuo di lire 10.000.000 a partire dal 1989.

2. Il maggior onere di cui al precedente comma graverą sul capitolo del bilancio della Regione per l’anno 1989 corrispondente al capitolo 20030 (" Spese per indennitą di missione ai componenti del Consiglio regionale ") del bilancio di previsione per l’anno 1988.

3. La copertura dell’onere č assicurata, per gli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo per lire 20.000.000 delle disponibilitą gią iscritte al programma 1.1.1. Consiglio regionale, del bilancio pluriennale della Regione 1988- 1990.

4. Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.