Legge regionale 19 aprile 1985, n. 12 - Testo storico
Legge regionale n. 12 del 19 04 1985
Bollettino ufficiale 29 4 1985 n. 6
Acquisto di beni patrimoniali.
Per il triennio 1985-1987 č autorizzato l’acquisto di beni patrimoniali per un complesso di spesa di Lire 16,5 miliardi, nella misura di Lire 6,5 miliardi per l’esercizio 1985 e di L. 5 miliardi per ciascun esercizio successivo. Le eventuali variazioni agli stanziamenti di ciascun anno potranno essere approvate con la legge di bilancio.
La Giunta regionale sottoporrą al Consiglio i relativi provvedimenti amministrativi ai sensi della lettera j) della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66.
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo n. 23250 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 si provvede:
- per l’anno 1985 mediante riduzione di Lire 6,5 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) - Allegato 8 al bilancio per l’anno in corso, di cui:
- Lire 5 miliardi sull’intervento previsto per l’acquisto di beni patrimoniali;
- Lire 1.5 miliardi sull’intervento previsto per il restauro e la conservazione di beni culturali, per il quale resta pertanto disponibile la somma di Lire 8,5 miliardi;
- per gli anni 1986-1987 mediante utilizzo di Lire 10 miliardi delle risorse disponibili iscritte al " 3.2. Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1985/1987.
Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per adempimenti di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 6.500.000.000
In aumento
cap. 23250 " Spese per l’acquisto di beni patrimoniali " L. 6.500.000.000
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.