Legge regionale 22 marzo 1983, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 22 03 1983

Bollettino ufficiale 6 4 1983 n. 5

Aumento degli stanziamenti annui previsti per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: ordinamento della guide e portatori alpini in Valle d’Aosta.

Art. 1

Lo stanziamento annuo previsto per l’applicazione dell’articolo 18, lettera b) (contributo per il funzionamento del Soccorso alpino valdostano), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, č aumentato di lire 20 milioni.

Il corrispondente onere graverą sul cap. 37250 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983, che a tal fine viene aumentato di lire 20 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Art. 2

Lo stanziamento annuo previsto per l’applicazione dell’articolo 18, lettera c), (contributo per il funzionamento dell’Unione guide), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, č aumentato di Lire 10 milioni.

Il corrispondente onere graverą sul cap. 37400 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983, che a tal fine viene aumentato di Lire 10 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Art. 3

Lo stanziamento annuo previsto per l’applicazione dell’articolo 18, lettera d) (Contributo per il fondo di previdenza dell’Unione guide), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, č aumentato di Lire 40 milioni.

Il corrispondente onere graverą sul cap. 37300 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983, che a tal fine viene aumentato di Lire 40 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Art. 4

Alla copertura degli oneri di cui ai precedenti articoli si provvede, per quanto concerne l’esercizio 1983, mediante riduzione di pari importi degli stanziamenti all’uopo iscritti al cap. 50000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali " - spese correnti), allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico - della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 la copertura dell’onere complessivo di Lire 140 milioni č assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.12 (interventi promozionali per il turismo) del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 5

Al bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 70.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37250 Contributi per il funzionamento del Soccorso alpino valdostano L. 20.000.000

Cap. 37300 contributi per il fondo di previdenza dell’Unione valdostana guide di alta montagna L. 40.000.000

Cap. 37400 Contributi all’Unione valdostana guide di alta montagna per l’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento per guide e portatori alpini e per il funzionamento della stessa Unione valdostana guide di alta montagna L. 10.000.000

Art. 6

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.