Legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 1 giugno 1982, n. 12

Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima.

(B.U. 30 giugno 1982, n. 7).

Art. 1

Al fine di concorrere allo sviluppo e al miglioramento dell'agricoltura in Valle d'Aosta e di valorizzare le competenze e l'esperienza formatesi nell'ambito della Scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta, nel rispetto della sua autonomia tecnica e amministrativa, la Regione promuove la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una Fondazione che assuma il compito di gestire la Scuola medesima e di sviluppare attività di sperimentazione agricola. (01)

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all'uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di cui all'articolo 1, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) scopo della fondazione è lo svolgimento, in Valle d'Aosta, di attività di istruzione tecnico-professionale e di formazione professionale, nonché di ricerca e sperimentazione in campo agricolo, anche in riferimento alle esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio proprie dell'ambiente di montagna (1);

abis) le attività di istruzione tecnico-professionale e di formazione professionale della fondazione si svolgono, in particolare, attraverso la gestione dei corsi di studi ad indirizzo agrario, in conformità agli ordinamenti dell'istruzione tecnica e professionale, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'accesso all'università. Possono essere attivati corsi post-diploma, nelle attività di istruzione di cui alla lettera a), anche in collaborazione con università (2);

ater) l'attività di ricerca della fondazione si incentra sulla sperimentazione di colture, metodi e tecniche utili allo sviluppo dell'agricoltura regionale ed alla gestione del territorio, secondo le esigenze dell'utenza agricola, dell'Assessorato competente in materia di agricoltura e dei programmi autonomi di indagine scientifica della fondazione, in armonia con i principi della politica regionale di settore. La sperimentazione si effettua anche mediante attività di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (3);

aquater) le conoscenze ed i risultati derivati dalla sperimentazione sono messi a disposizione dell'Amministrazione regionale e dell'utenza agricola, in modo da assicurarne la diffusione (4);

b) la Fondazione dovrà avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori;

c) la Fondazione è amministrata da un organo formato da cinque componenti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno indicato dalla Casa ospitaliera del Gran San Bernardo; i componenti di designazione regionale sono scelti fra soggetti aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

1) laurea magistrale;

2) diploma di perito agrario;

3) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di enti, istituti o fondazioni in campo agricolo, forestale, agroalimentare o in quello di tutela dell'ambiente naturale; (4a)

cbis) il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, evidenziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati; (4b)

d) il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un collegio di revisione composto da tre membri nominati con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali; (4c)

e) (5)

f) il patrimonio iniziale della Fondazione dovrà essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione previsti dal successivo articolo 3, dal conferimento in proprietà, da parte della Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, di attrezzature agricole e di bestiame e di scorte attualmente utilizzate per le attività della scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta;

g) (5a)

h) l'attività della Fondazione dovrà essere finanziata dalle rette degli allievi della Scuola, dai proventi delle attività produttive e dai contributi regionali di cui al successivo articolo 4 oltre che da altri eventuali contributi o da liberalità di enti pubblici o di privati; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l'attività della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa;

i) (5b)

l) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, dovrà essere previsto che sia devoluta alla Regione la parte di patrimonio netto derivante da conferimenti della Regione medesima o da acquisti effettuati utilizzando in misura pari o superiore all'80 percento finanziamenti regionali.

Art. 2 bis (6)

1. Al fine di realizzare sinergie tra le attività didattiche e quelle di sperimentazione, l'insegnamento delle discipline tecnico-professionali dei corsi di studi gestiti dalla fondazione è affidato a personale operante nei vari settori di ricerca della fondazione stessa, in possesso di laurea, di diploma universitario o di titolo straniero equivalente, con almeno due anni di comprovata esperienza, maturata presso la fondazione o altro centro di ricerca, nello stesso settore sperimentale oggetto dell'insegnamento impartito (7).

2. L'incarico di direzione dei corsi di studi è affidato ad un docente di materie tecnico-professionali, in possesso di laurea, che abbia insegnato per almeno cinque anni presso la Fondazione e abbia svolto, per analogo periodo, attività di sperimentazione nella Fondazione stessa o altre attività in ambito agricolo per enti pubblici o privati (8).

3. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 si prescinde dal requisito del possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Art. 2 ter (9)

1. Al fine di valorizzare la specializzazione acquisita dagli insegnanti nelle attività di ricerca, le materie tecnico-professionali possono essere articolate in specifici moduli didattici, il cui insegnamento è affidato a docenti diversi, in funzione delle loro particolari competenze.

2. Per l'insegnamento delle discipline tecnico-professionali non si effettua la compresenza con insegnanti tecnico-pratici le cui funzioni sono svolte dai docenti delle singole discipline.

Art. 3

La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all'articolo 1 attraverso:

a) il conferimento a titolo gratuito del diritto di uso per la durata della Fondazione degli immobili attualmente utilizzati dalla Scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta, con tutte le relative pertinenze ed arredi;

b) l'assegnazione di una somma capitale di Lire 700.000.000.

Art. 4

La Regione eroga a favore della Fondazione di cui all'articolo 1 un contributo annuo a decorrere dal 1982 a titolo di concorso al finanziamento delle attività della Fondazione medesima.

Il contributo di cui al primo comma è stabilito, per il 1982, in L. 800.000.000. Negli anni successivi sarà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, in modo da mantenere almeno costante il valore reale.

La Fondazione potrà fruire inoltre dei contributi per attività con particolare riguardo ai programmi di sperimentazione agricola e per investimenti, disciplinati dalle vigenti leggi regionali, alle stesse condizioni previste per gli Enti senza scopi di lucro e per le Cooperative.

Assegnazioni straordinarie per scopi determinati potranno essere disposte con successive leggi regionali.

Art. 5

La costituzione del diritto di uso degli immobili di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e l'erogazione della somma di cui alla lettera b) dello stesso articolo avverranno in concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione della Fondazione.

Il contributo annuo di cui all'articolo 4 sarà erogato in due rate semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, o entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio se posteriore, ed entro il 31 luglio di ogni anno.

Il contributo annuo di cui all'articolo 4 sostituisce, a decorrere dal momento di costituzione della Fondazione e salvi i crediti già maturati per il periodo anteriore, il contributo attualmente erogato dalla Regione a favore della Scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta, in base alla convenzione Rep. n. 5302 del 14 febbraio 1979, che si intenderà risolta dalla data di costituzione della Fondazione.

Art. 6

Gli oneri tributari e le spese inerenti alla costituzione della Fondazione ed ai conferimenti degli Enti promotori diretti a formarne il patrimonio iniziale sono assunti a totale carico della Regione.

Art. 7

La spesa di L. 700.000.000 a carico dell'anno 1982, derivante dalla applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 lettera b) della presente legge, graverà sull'istituendo capitolo 31600 "Spese per il conferimento di capitale alla Fondazione per l'Agricoltura" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982, e trova copertura mediante prelievo di pari importo dal capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento" (allegato n. 8 - Sviluppo Economico) del bilancio stesso.

L'onere annuo di L. 800.000. 000, derivante dalla applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, graverà:

- quanto a L. 300.000.000 sul capitolo 31650 "Spese di gestione della scuola di Agricoltura di Aosta" del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 che presenta la necessaria disponibilità;

- quanto a L. 500.000.000 sull'istituendo capitolo 31620 "Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione per l'Agricoltura" del bilancio medesimo e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

All'onere di L. 500.000.000, di cui al comma precedente, si provvede, per l'anno 1982, mediante prelievo di pari somma dal capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti" (allegato n. 8 - Sviluppo economico) del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Per gli anni 1983 e 1984 l'onere complessivo di L. 1.600.000.000 trova copertura negli stanziamenti e nelle risorse disponibili relativi al programma 2.2.2.02 - infrastrutture nell'agricoltura, del bilancio pluriennale 1982/1984.

A decorrere dall'anno 1983 l'onere di cui all'articolo 4 sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.02 - Infrastrutture nell'agricoltura Cap. 31600 (di nuova istituzione) "Spese per il conferimento di capitale alla Fondazione per l'Agricoltura"

Legge regionale primo giugno 1982, n. 12

L. 700.000.000

Cap. 31620 (di nuova istituzione)

"Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione per l'Agricoltura"

Legge regionale primo giugno 1982, n. 12

L. 500.000.000

Totale in aumento L. 1.200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti"

L. 500.000.000

Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento"

L. 700.000.000

Totale in diminuzione L. 1.200.000.000

(01) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 27 marzo 2012, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma primo dell'art. 1 recitava:

"Al fine di concorrere allo sviluppo e al miglioramento dell'agricoltura in Valle d'Aosta e di valorizzare le competenze e l'esperienza formatesi nell'ambito della Scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta, nel rispetto della sua autonomia tecnica e amministrativa, la Regione promuove, in accordo con la Casa Ospitaliera Gran San Bernardo, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una Fondazione che assuma il compito di gestire la Scuola medesima e di sviluppare attività di sperimentazione agricola.".

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 22 maggio 1997, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma primo dell'art. 2 recitava:

"a) scopo della Fondazione dovrà essere lo svolgimento in Valle d'Aosta di attività di formazione professionale in campo agricolo, in particolare attraverso la gestione dell'attuale Scuola pratica di agricoltura, nonché di attività di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli col preminente intento di ricercare e sperimentare colture, metodi e tecniche innovative e di diffondere le relative conoscenze, al fine di concorrere al progresso dell'agricoltura valdostana, in armonia con i principi della politica regionale di settore;".

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2010, n. 27.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22 maggio 1997, n. 18, il testo della lettera abis) del comma primo dell'art. 2 recitava:

"abis) le attività di istruzione tecnico-professionale e di formazione professionale della fondazione si svolgono, in particolare, attraverso la gestione del corso di studi quinquennale ad indirizzo agrario, contemplato dal nuovo ordinamento dell'istruzione professionale, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'accesso all'università. Possono essere attivati corsi post-diploma, nel campo di cui alla lett. a), anche in collaborazione con università;".

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, della L.R. 22 maggio 1997, n. 18.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, della L.R. 22 maggio 1997, n. 18.

(4a) Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1 della L.R. 27 marzo 2012, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma primo dell'art. 2 recitava:

"c) la Fondazione dovrà essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e dalla Casa Ospitaliera Gran San Bernardo, oltre che eventualmente da componenti designati dai Comuni, e da altri enti pubblici, da dipendenti della stessa Fondazione e da rappresentanti di categorie operanti nel settore; i componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore ad un terzo del totale. Lo statuto potrà prevedere la nomina di organi più ristretti per i compiti di ordinaria gestione amministrativa nonché di organi deputati ai compiti di direzione tecnica;".

(4b) Lettera inserita dall'art. 3, comma 2 della L.R. 27 marzo 2012, n. 9.

(4c) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 3 della L.R. 27 marzo 2012, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma primo dell'art. 2 recitava:

"d) dovrà essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione;".

(5) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27 marzo 2012, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma primo dell'art. 2 recitava:

"e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, dovranno essere scelti dal Consiglio regionale;".

(5a) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27 marzo 2012, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g) del comma primo dell'art. 2 recitava:

"g) i terreni necessari all'attività agricola saranno messi a disposizione della Fondazione, da parte della Casa Ospitaliera, a termine di statuto;".

(5b) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27 marzo 2012, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera i) del comma primo dell'art. 2 recitava:

"i) dovrà essere previsto che l'organo di amministrazione della Fondazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale in cui si illustrino l'attività svolta e i risultati conseguiti;".

(6) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 22 maggio 1997, n. 18.

(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2010, n. 27.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 22 maggio 1997, n. 18, il testo del comma 1 dell'art. 2bis recitava:

"1. Al fine di realizzare sinergie tra le attività didattiche e quelle di sperimentazione, l'insegnamento delle discipline tecnico-professionali del corso di studi quinquennale gestito dalla fondazione è affidato a personale operante nei vari settori di ricerca della fondazione stessa, in possesso di laurea, di diploma universitario o di titolo straniero equivalente, con almeno due anni di comprovata esperienza, maturata presso la fondazione o altro centro di ricerca, nello stesso settore sperimentale oggetto dell'insegnamento impartito.".

(8) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 4 agosto 2010, n. 27.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 22 maggio 1997, n. 18, il testo del comma 2 dell'art. 2bis recitava:

"2. L'incarico di direzione del corso di studi è affidato ad un insegnante di materie tecnico-professionali, in possesso del diploma di laurea, che abbia operato, per almeno cinque anni, presso la fondazione sia nel campo didattico che in quello sperimentale.".

(9) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 22 maggio 1997, n. 18.