Legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 31 01 1977

Bollettino ufficiale 28 2 1977 n. 2

Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni - Capo II.

Art. 1

Allo scopo di consentire un più efficace e incisivo intervento della Regione a favore di esercizi alberghieri nei quali sia stata prescritta dai competenti uffici l’esecuzione di lavori preordinati all’adeguamento delle strutture ai fini della prevenzione antincendi e antinfortunistici in genere, viene istituito un trattamento di maggior favore riservato agli investimenti diretti a realizzare le prescrizioni di sicurezza sopracitate.

Pertanto, limitatamente alla spesa relativa a tali investimenti, le condizioni di concessione delle provvidenze di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni sono così modificate:

- tasso di interesse: 3 percento

- percentuale massima di mutuo concedibile: 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I richiedenti devono dimostrare l’esistenza delle prescrizioni di cui al primo comma presentando idonea documentazione specifica in aggiunta alla documentazione ordinaria.

Rimangono immutate tutte le altre condizioni e modalità concernenti gli interventi contemplati negli articoli 6 e 7 della citata legge 8 ottobre 1973, n. 33.

Art. 2

La presente legge si applica alle domande che perverranno all’Amministrazione regionale sino a tutto il 31 dicembre 1978, data con la quale la legge stessa cesserà di avere efficacia.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.