Legge regionale 10 maggio 1967, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 10 05 1967

Bollettino ufficiale 31 5 1967 n. 6

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ FUNIVIE CHAMPOLUC, SpA.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla sottoscrizione di capitale azionario della Società Funivie di Champoluc SpA, con sede in Champoluc (Ayas), per un ammontare di spesa di Lire cento milioni in relazione all’operazione di aumento del capitale sociale di detta Società previsto per la realizzazione di nuovi impianti di risalita nell’alta Conca del Crest.

Art. 2

La spesa di Lire cento milioni, di cui al precedente articolo, sarà finanziata con imputazione al capitolo 137 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ").

Art. 3

All’approvazione e liquidazione della spesa di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, ai sensi dello Statuto della Società Funivie di Champoluc SpA e in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti e dell’Amministrazione della Società stessa.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.