Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 87 - Testo storico
Legge regionale n. 87 del 21 12 1990
Bollettino ufficiale 27 12 1990 n. 52
Sottoscrizione di capitale azionario della Società Finanziaria Regionale Finaosta SpA.
(Sottoscrizione di capitale)
1. Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzato l’aumento del capitale sociale della Finaosta da lire 40.000.000.000 fino a lire 70.000.000.000 suddivisi in 70.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1.000.000.
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota dell’aumento del capitale sociale di cui al comma 1 pari a lire 22.500.000.000 (ventiduemiliardi cinquecentomilioni) corrispondenti a 22.500 azioni da suddividere, nel biennio 1990/1991, come segue:
a) anno 1990 lire 10 miliardi;
b) anno 1991 lire 12,5 miliardi.
3. Alla liquidazione della spesa di cui al comma 2 si provvederà ai sensi dello statuto della Società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberativi della Società stessa.
(Norme finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul cap. 36350 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 e sul corrispondente capitolo per l’esercizio 1991.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvederà:
a) per il 1990: quanto a Lire 6 miliardi mediante prelievo dallo stanziamento iscritto al Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio di previsione per l’anno in corso; quanto a Lire 4 miliardi mediante iscrizione di maggiori entrate sul Cap. 1530, di nuova istituzione, che assume la seguente intitolazione: " Saldo quote fisse di ripartizione, dovute per l’anno 1989, delle tasse e imposte erariali di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 ".
b) per l’anno 1991 mediante utilizzo per Lire 12,5 miliardi delle risorse disponibili iscritte al programma 2.1.2. " altri interventi " del bilancio pluriennale 1990/1992.
3. In deroga all’articolo 44 comma 5 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 3.
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni.
Parte Entrata
in aumento
Cap. 1530 (di nuova istituzione)
Codifica regionale: 1.02
Codificazione: 01.02.02.
" Saldo quote fisse di ripartizione, dovute per l’anno 1989, delle tasse ed imposte erariali di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 4.000.000.000
Parte spesa
in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 6.000.000.000
in aumento
Cap. 36350 " Spese per la sottoscrizione di capitale sociale della Finaosta SpA
LR 26 giugno 1982 n. 16 artt. 4 e 8
L. 10.000.000.000
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale della Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.