Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 87 - Testo storico

Legge regionale n. 87 del 21 12 1990

Bollettino ufficiale 27 12 1990 n. 52

Sottoscrizione di capitale azionario della Società Finanziaria Regionale Finaosta SpA.

Art. 1

(Sottoscrizione di capitale)

1. Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzato l’aumento del capitale sociale della Finaosta da lire 40.000.000.000 fino a lire 70.000.000.000 suddivisi in 70.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1.000.000.

2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota dell’aumento del capitale sociale di cui al comma 1 pari a lire 22.500.000.000 (ventiduemiliardi cinquecentomilioni) corrispondenti a 22.500 azioni da suddividere, nel biennio 1990/1991, come segue:

a) anno 1990 lire 10 miliardi;

b) anno 1991 lire 12,5 miliardi.

3. Alla liquidazione della spesa di cui al comma 2 si provvederà ai sensi dello statuto della Società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberativi della Società stessa.

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul cap. 36350 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 e sul corrispondente capitolo per l’esercizio 1991.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvederà:

a) per il 1990: quanto a Lire 6 miliardi mediante prelievo dallo stanziamento iscritto al Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio di previsione per l’anno in corso; quanto a Lire 4 miliardi mediante iscrizione di maggiori entrate sul Cap. 1530, di nuova istituzione, che assume la seguente intitolazione: " Saldo quote fisse di ripartizione, dovute per l’anno 1989, delle tasse e imposte erariali di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 ".

b) per l’anno 1991 mediante utilizzo per Lire 12,5 miliardi delle risorse disponibili iscritte al programma 2.1.2. " altri interventi " del bilancio pluriennale 1990/1992.

3. In deroga all’articolo 44 comma 5 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 3.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni.

Parte Entrata

in aumento

Cap. 1530 (di nuova istituzione)

Codifica regionale: 1.02

Codificazione: 01.02.02.

" Saldo quote fisse di ripartizione, dovute per l’anno 1989, delle tasse ed imposte erariali di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 4.000.000.000

Parte spesa

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 6.000.000.000

in aumento

Cap. 36350 " Spese per la sottoscrizione di capitale sociale della Finaosta SpA

LR 26 giugno 1982 n. 16 artt. 4 e 8

LR 19 giugno 1984 n. 24

LR 12 dicembre 1986 n. 61

LR 2 gennaio 1988 n. 1

LR 21 dicembre 1990, n. 87 "

L. 10.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale della Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.