Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 86 - Testo storico

Legge regionale n. 86 del 21 12 1990

Bollettino ufficiale 27 12 1990 n. 52

Completamento di interventi inclusi nei programmi di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (FRIO) e successive modificazioni, per i trienni 1986/88, 1987/89, 1988/90 e 1989/91.

Art. 1

1. L’autorizzazione di spesa di cui al capitolo 22890 del bilancio della Regione disposta, per l’anno 1990, dall’art. 5, secondo comma della legge regionale 15 gennaio 1990, n. 8 (legge finanziaria), e dell’articolo 1, primo comma della legge regionale 21 agosto 1990, n. 48 (legge finanziaria per l’assestamento del bilancio), non utilizzata ai fini della formazione del programma triennale 1990/92 del Fondo Regionale Investimenti Occupazione, č destinata, per lire 6242 milioni, al completamento di interventi inclusi nei programmi di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 ( FRIO) e successive modificazioni, per i trienni 1986/88, 1987/89, 1988/90 e 1989/91.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.