Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 84 - Testo storico

Legge regionale n. 84 del 21 12 1990

Bollettino ufficiale 27 12 1990 n. 52

Disposizioni concernenti il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali.

Art. 1

(Trattamento economico del personale dirigenziale)

1. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali - dirigente e vicedirigente - in applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29, recante disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione, sono estese, con le stesse decorrenze, le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, e 6 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego).

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge previsto in lire 1 miliardo per l’anno 1990 ed in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1991 graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, come indicati all’articolo 3.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante iscrizioni di maggiori entrate previste sul capitolo 300 del bilancio per il corrente esercizio quali proventi della tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 4 miliardi delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1990/1992.

3. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni del bilancio indicate al successivo articolo 3.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte entrata

Cap. 300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent " L. 1.000.000.000

Parte Spesa

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 620.000.000

Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 210.000.000

Cap. 20950 " Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione " L. 110.000.000

Cap. 20951 " Contributi diversi a carico dell’Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della regione " L. 10.000.000

Cap. 21355 " Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata dalla Casa da Gioco di Saint-Vincent - Stipendi e altri assegni fissi " L. 30.000.000

Cap. 21356 " Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi ed altri assegni fissi " L. 10.000.000

Cap. 21360 " Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da Gioco di Saint-Vincent " L. 9.000.000.

Cap. 21361 " Contributi diversi a carico dell’ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata dalla Casa da Gioco di Saint-Vincent " L. 1.000.000

Totale L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.