Legge regionale 27 dicembre 1967, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 27 12 1967

Bollettino ufficiale 28 12 1967 n. 12

AUTORIZZAZIONE ALL’APPROVAZIONE ED ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESE PER L’ULTIMAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO FUNIVIARIO BUISSON - CHAMOIS.

Art. 1

La Giunta Regionale č autorizzata a provvedere all’approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese, previste in complessive Lire duecentonovanta milioni, per l’ultimazione del nuovo impianto funiviario Buisson - Chamois, in sostituzione del vecchio e demolendo impianto funiviario gią costruito dalla Regione per il collegamento del Comune isolato di Chamois.

Art. 2

La spesa di Lire 290 milioni, di cui al precedente articolo, graverą per L. 170 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1967 e per Lire 120 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1968.

Per il finanziamento della spesa di Lire 170 milioni prevista al precedente comma sono approvate le seguenti variazioni alla parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967:

a) in aumento:

- istituzione del seguente nuovo capitolo 315: " Spese per la ultimazione del nuovo impianto funiviario BuissonChamois, con lo stanziamento di lire 170 milioni;

b) in diminuzione:

- riduzione di L. 170 milioni allo stanziamento del capitolo 324 (" Spese per opere stradali eseguite a carico della Regione ").

Per il finanziamento della spesa di Lire 120 milioni di cui al primo comma del presente articolo č approvata l’istituzione nella parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1968 del seguente nuovo capitolo 315: " Spese per la ultimazione del nuovo impianto funiviario Buisson - Chamois ", con lo stanziamento di Lire 120 milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte SPESA del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale ").

Art. 3

Le spese previste dalla presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate dalla Giunta Regionale, in base ai progetti, ai capitolati e ai contratti di appalto dei lavori, delle opere e degli impianti, - compresi i fabbricati per le stazioni di partenza e di arrivo e il parcheggio per automezzi -, con imputazione della spesa stessa agli appositi nuovi capitoli di spesa di bilancio istituiti con il precedente articolo.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.