Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 78 - Testo storico

Legge regionale n. 78 del 21 12 1990

Bollettino ufficiale 27 12 1990 n. 52

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6: "Funzionamento dei Gruppi consiliari".

Art. 1

(Contributi finanziari)

1. Con effetto dal primo gennaio 1991, le lettere a) e b) dell’articolo 4 della legge 17 marzo 1986, n. 6: "Funzionamento dei Gruppi consiliari" sono sostituite dalle seguenti:

"a) un contributo fisso di L. 2.500.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza;

b) un contributo di L. 1.000.000 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo, oltre al primo".

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Il maggiore onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 281 milioni a decorrere dal 1991, graverà sul capitolo dei futuri bilanci corrispondente al n. 20020 del bilancio per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo, per lire 562 milioni, delle risorse disponibili già iscritte al programma 3- 2 " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1990/1992.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.