Regolamento regionale 10 dicembre 1990, n. 2 - Testo storico
Regolamento regionale 10 dicembre 1990, n. 2
Ulteriore modifica al regolamento regionale 30 agosto 1968, già modificato dal regolamento regionale 23 marzo 1982, n. 3- Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, sulla pensionabilità dell'indennità di lingua francese corrisposta al personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari della Regione Valle d'Aosta.
(B.U. 18 dicembre 1990, n. 51)
L'articolo 1 del regolamento regionale 30 agosto 1968 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dall'articolo unico del regolamento regionale 23 marzo 1982, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Il fondo di previdenza per il trattamento integrativo di quiescenza, istituito con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con deliberazione della Giunta regionale e così composto:
a) l'assessore alla pubblica istruzione della Regione - presidente;
b) il sovraintendente agli studi della Regione;
c) il direttore di ragioneria dei servizi scolastici dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione;
d) un funzionario dell'assessorato alle finanze della Regione, con qualifica di vice-dirigente, designato dall'assessore alle finanze;
e) un impiegato del servizio amministrazione del personale scolastico dei servizi scolastici dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione, di livello funzionale non inferiore al settimo, designato dall'assessore alla pubblica istruzione;
f) quattro rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e materne dipendenti dalla Regione, designati dai quattro sindacati più rappresentativi delle predette categorie a livello regionale;
g) un rappresentante designato dal sindacato o raggruppamento sindacale che conta il maggior numero di pensionati beneficiari del trattamento integrativo di quiescenza di cui alla citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.
Le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato indicato alla lettera e) del precedente comma o, in sua assenza, da altro impiegato dello stesso servizio appositamente incaricato dal dirigente dal quale il servizio dipende".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.