Legge regionale 27 dicembre 1967, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 27 12 1967

Bollettino ufficiale 28 12 1967 n. 12

FINANZIAMENTO DELLE SPESE ANNUE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1961 N. 6.

Art. 1

Le spese annue per il funzionamento dell’Emoteca Regionale (Centro trasfusionale), istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6, sono approvate in complessive L. 23.000.000 a decorrere dallo anno finanziario 1967 e graveranno per lire 11.500.000 sul capitolo 432 e per lire 11.500.000 sul capitolo 442 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1967 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Art. 2

Per il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 2.000.000 per l’anno 1967 sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967:

- Variazione in aumento alla parte ENTRATA:

Lo stanziamento del capitolo 28 (Provento gestione dell’Emoteca regionale - Centro trasfusionale) č aumentato di L. 2.000.000.

- Variazioni alla Parte SPESA:

Lo stanziamento del capitolo 432 (Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Emoteca) č ridotto di lire 1.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 442 (Spese per la gestione, l’arredamento e l’attrezzatura dell’Emoteca regionale - Centro trasfusionale) č aumentato di lire 3.500.000.

Art. 3

In sede di approvazione dei bilanci annui di previsione della Regione o in sede di approvazione di variazioni dei bilanci stessi, la spesa annua di lire 23.000.000, prevista ed autorizzata per il funzionamento dell’Emoteca regionale (Centro Trasfusionale), sarą ripartita fra i due capitoli di spesa sopracitati del bilancio, in base alle accertate necessitą dei servizi e della gestione della Emoteca stessa.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.