Legge regionale 21 agosto 1990, n. 66 - Testo storico

Legge regionale n. 66 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 4 9 1990 n. 36

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la promozione di forme associative tra operatori turistici.

Art. 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, concernente " provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici ", č autorizzata la maggiore spesa annua di lire 400 milioni.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 35730 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell’onere di cui ai commi precedenti si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese correnti - ") del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato 8 al bilancio stesso;

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 800 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.08 " Interventi a favore della cooperazione " del bilancio pluriennale 1990-1992.

Art. 2

1. Al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " L. 400.000.000

Variazione in aumento

Cap. 35730 " Contributi per la promozione di forme associative tra operatori turistici "

LR 24 agosto 1982, n. 47

LR 22 marzo 1983, n. 11

LR 3 giugno 1987, n. 42

LR 21 agosto 1990, n. 66

L. 400.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.