Legge regionale 21 agosto 1990, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 4 9 1990 n. 36

Proroga e rifinanziamento per l’esercizio 1990 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita.

Art. 1

1. L’efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita, č prorogata al 31 dicembre 1990.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000, graverą sul capitolo 37515 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti ", a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

Art. 2

1. Al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " L. 200.000.000

Variazione in aumento

Cap. 37515 " Contributi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita

LR 30 ottobre 1987, n. 87 L. 200.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.