Legge regionale 21 agosto 1990, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 4 9 1990 n. 36

Ulteriori disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44.

Art. 1

Attività di indirizzo regionale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono allo stoccaggio provvisorio ed a quello definitivo dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti solidi urbani disponibili ai sensi della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 concernente " Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi ", così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 e del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, sito in Comune di Brissogne.

2. Ai fini dello stoccaggio provvisorio e di quello definitivo dei rifiuti solidi urbani i Comuni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni di indirizzo stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 2

Chiusura, bonifica e sistemazione delle discariche

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge tutte le discariche per rifiuti solidi urbani esistenti, già gestite da Comuni, devono essere chiuse e vietate all’accesso adottando a tal fine idonei mezzi che comunque ne assicurino l’impossibilità d’uso.

2. Da tale data devono intendersi revocati tutti i provvedimenti di autorizzazione alla apertura e gestione delle discariche di cui al comma 1 comunque rilasciati.

3. I Comuni interessati entro i successivi 90 giorni trasmettono all’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale apposito progetto di bonifica e sistemazione finale delle suddette discariche. Nel progetto devono essere indicati i tempi e le modalità di attuazione dei lavori, nonché i costi previsti.

4. L’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, previa istruttoria tecnica effettuata dal gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4472 del 5 luglio 1985, integrata con deliberazione n. 5350 del 9 agosto 1985, esprime il parere sul progetto entro 90 giorni dal ricevimento.

5. Decorso il termine previsto dal comma 4 senza che l’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale abbia provveduto ad esprimersi, si intende dato parere favorevole.

Art. 3

Contributi regionali per gli interventi di bonifica e sistemazione finale delle discariche

1. Per la bonifica e la sistemazione finale delle discariche di rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 2, la Regione concede ai Comuni contributi in conto capitale nella misura del 90 percento della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di piani di finanziamento approvati dalla Giunta regionale.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Ai Comuni che hanno già provveduto alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere di bonifica e/ o sistemazione finale di discariche e che abbino avuto parere favorevole dell’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale viene concesso un contributo in conto capitale nelle misure e con le modalità stabilite all’articolo 3. 2. È abrogato l’ultimo comma dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti, in sede di prima applicazione della presente legge, valutati in lire 800.000.000, graveranno sul capitolo 22858 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di lire 800.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) - settore 2.1.1. - " Finanza locale" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato 8 al bilancio stesso, fondo " Aumento della spesa di cui alla legge regionale n. 37 e succ. modific. concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani". Su detto stanziamento rimane disponibile la minore somma di lire 1.100.000.000

Art. 6

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 800.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 22858 (di nuova istituzione)

Codifica regionale 2.1.1.

Codif. ISTAT 2.1.2.3.2.3.08.16.08

" Concessione ai Comuni di contributi per la bonifica delle discariche per RSU esistenti " Legge regionale 21 agosto 1990, n. 60 L. 800.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.