Legge regionale 21 agosto 1990, n. 59 - Testo storico
Legge regionale n. 59 del 21 08 1990
Bollettino ufficiale 4 9 1990 n. 36
Aumento della spesa relativamente all’anno 1990 per applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 e successive modificazioni concernente l’inserimento nella vita sociale di portatori di handicap.
1. Per l’applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 e successive modificazioni, concernente l’inserimento nella vita sociale di portatori di handicap, è autorizzata per l’anno 1990 l’ulteriore spesa di lire 220.000.000.
2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà:
sul capitolo 22830 per lire 100.000.000
sul capitolo 42050 per lire 90.000.000
sul capitolo 42100 per lire 30.000.000
del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.
3. Alla copertura della spesa di lire 220.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 220.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 22830 " Contributi a favore dei Comuni per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali " L. 100.000.000
Cap. 42050 " Spese per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali " L. 90.000.000
Cap. 42100 " Contributi a favore dei privati per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali " L. 30.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.