Legge regionale 21 agosto 1990, n. 58 - Testo storico

Legge regionale n. 58 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 28 8 1990 n. 35

Rifinanziamento della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 e successive modificazioni, concernente interventi finanziari per il funzionamento di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili gestite da istituzioni private e da enti morali.

Art. 1

1. Per gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 e successive modificazioni, č autorizzata, per l’anno 1990, l’ulteriore spesa di lire 450.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą per lire 400.000.000 sul capitolo 42705 e per lire 50.000.000 sul capitolo 42706 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

3. Alla copertura della spesa di lire 450.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) lire 450.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 42705 " Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili " lire 400.000.000

Cap. 42706 " Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di adeguamento delle attrezzature e di manutenzione straordinaria di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili ". lire 50.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.