Legge regionale 21 agosto 1990, n. 56 - Testo storico

Legge regionale n. 56 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 28 8 1990 n. 35

Rifinanziamento per l’anno 1990 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 65 concernente interventi straordinari di sostegno ai settori del turismo e del commercio.

Art. 1

(Rifinanziamento)

1. La legge regionale 11 agosto 1989, n. 65, concernente interventi straordinari di sostegno ai settori del turismo e del commercio, è finanziata, per l’anno 1990, con lo stanziamento di ulteriori 3.500 milioni da destinare all’erogazione di mutui quinquennali a tasso agevolato a favore di società funiviarie ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, della legge medesima. Lo stanziamento complessivo relativo all’esercizio 1990 per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 65 ammonta a lire 5.830 milioni.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. l’onere di lire 3.500 milioni derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 36400 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvederà mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " del bilancio per l’anno in corso, a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso, relativo all’aumento della spesa di cui alla LR 11 novembre 1974, n. 44 e successive modificazioni concernente contributi per esproprio di beni immobili. Su detto intervento risulterà quindi la minor somma di lire 1.790.000.000.

Art. 3

(Variazioni al bilancio di previsione)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella

Parte Spesa

:

Variazione in aumento

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento " Lire 3.500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 36400 " Spese per la costruzione del fondo di dotazione della Finaosta SpA per gli interventi della gestione speciale - LR 28 giugno 1982, n. 16 artt. 5 e 9 LR 19 giugno 1984, n. 24; LR 2 gennaio 1989, n. 1 " Lire 3.500.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 - terzo comma - dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.