Legge regionale 25 giugno 1990, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 25 06 1990

Bollettino ufficiale 3 7 1990 n. 27

Rifinanziamento per l’anno 1990 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commercio e la cooperazione.

Art. 1

(Rifinanziamento fondo di rotazione)

1. La legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la costituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commercio e la cooperazione, è rifinanziata, per l’anno 1990, con lo stanziamento di Lire 100 milioni limitatamente agli interventi nel settore del commercio.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L’onere di Lire 100 milioni derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 36950 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella

parte Spesa

:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 36950 Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per il commercio

- LR 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni L. 100.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 - terzo comma - dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.