Legge regionale 19 giugno 1990, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 19 06 1990

Bollettino ufficiale 26 6 1990 n. 26

Rifinanziamento per l’anno 1990 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta.

Art. 1

(Rifinanziamento)

1. La legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione della Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, è rifinanziata, per l’anno 1990, con lo stanziamento di Lire 16 miliardi per gli interventi della gestione speciale.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L’onere di lire 16 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 36400 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del Capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella

parte spesa

:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) L. 16.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 36400 Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta SpA per gli interventi della gestione speciale

LR 28 giugno 1982, n. 16 artt. 5 e 9;

LR 19 giugno 1984, n. 24;

LR 2 gennaio 1989, n. 1

L. 16.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 - terzo comma - dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.