Legge regionale 13 giugno 1990, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 13 06 1990

Bollettino ufficiale 19 6 1990 n. 25

Modificazioni all’articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche in Valle d’Aosta, già modificato dalle leggi regionali 8 agosto 1985, n. 68, 7 agosto 1986, n. 43 e 9 marzo 1988, n. 16.

Art. 1

1. L’articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche in Valle d’Aosta, così come risulta modificato dall’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 68, dall’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 43, e dall’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

" Articolo 7

1. Ai soggetti di cui all’articolo 6 vengono concessi mutui per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e arredamento, a uso alberghiero, di edifici o complessi di edifici esistenti;

b) ristrutturazione e arredamento di aziende alberghiere già esistenti e classificate ai sensi della legislazione regionale vigente;

c) costruzione e arredamento di nuove aziende alberghiere;

d) acquisto di immobili adibiti ad azienda alberghiera, ancorché temporaneamente chiusi o inattivi, classificati ai sensi della legislazione regionale vigente, nonché di immobili già adibiti ad azienda alberghiera e non più classificati come tali ai sensi della legislazione regionale vigente. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnico - consultiva di cui all’articolo 18, può subordinare la concessione del mutuo a idoneo intervento di ristrutturazione del fabbricato alberghiero al fine di dotarlo dei requisiti, previsti dalla normativa vigente in materia di classificazione alberghiera, che comportino una riqualificazione dell’esercizio. Non sono ammissibili a mutuo le istanze che prevedono atti di compravendita fra parenti e affini di primo grado o per mezzo di società appartenenti a soggetti con i vincoli di parentela suddetti;

e) ristrutturazione e arredamento di nuovi complessi ricettivi turistici all’aperto, come definiti dalla legislazione regionale vigente;

f) costruzione e arredamento di nuovi complessi ricettivi turistici all’aperto, come definiti dalla legislazione regionale vigente;

g) acquisto di terreni e fabbricati adibiti a complesso ricettivo turistico all’aperto, come definito dalla legislazione regionale vigente; l’acquisto deve riguardare non meno di un terzo della superficie del complesso e includere il fabbricato in cui sono allegati i servizi generali.

2. Le operazioni di cui alle lettere d) e g) del primo comma possono attuarsi anche mediante il trasferimento totale delle azioni o quote di una società avente come unici cespiti l’immobile da acquisire e sue eventuali pertinenze, arredi e attrezzature.

3. Per i casi di cui alle lettere b) ed e) del primo comma i mutui possono essere concessi anche al gestore dell’esercizio, a condizione che venga comunque costituito in garanzia, e conseguentemente vincolato alla destinazione secondo le norme della presente legge, l’immobile oggetto dell’intervento.

4. I mutui, della durata massima di anni 20 più 2 di preammortamento, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al 40 percento dell’ultimo tasso di riferimento dell’edilizia residenziale in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, arrotondato al mezzo punto inferiore, e nelle seguenti proporzioni:

a) per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma:

1) fino ad un massimo dell’80 percento della spesa ammessa, per i primi 500 milioni di lire di spesa;

2) fino ad un massimo di 75 percento della spesa ammessa oltre i primi 500 milioni e fino a 2 miliardi;

3) fino ad un massimo del 65 percento della spesa ammessa eccedente i 2 miliardi e con un limite di spesa totale ammissibile di 4 miliardi e 500 milioni;

b) per i casi di cui alla lettera d) del primo comma, fino ad un massimo del 70 percento della spesa risultante dall’atto di acquisto dell’immobile, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo e 500 milioni;

c) per i casi di cui alla lettera e) del primo comma:

1) fino ad un massimo dell’80 percento della spesa ammessa, per i primi 250 milioni di spesa;

2) fino ad un massimo del 60 percento della spesa eccedente i 250 milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo;

d) per i casi di cui alla lettera f) del primo comma, fino ad un massimo del 40 percento della spesa ammessa, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo;

e) per i casi di cui alla lettera g) del primo comma, fino ad un massimo del 50 percento della spesa risultante dall’atto di acquisto degli immobili, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo.

5. Qualora le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma siano riferite ad aziende alberghiere all’interno delle quali sia esistente o prevista una struttura per la ristorazione, il tasso annuo di interesse dell’intera operazione è determinato, con la modalità di cui al quarto comma, nel 30 percento del tasso di riferimento; in tal caso il mutuatario assume l’obbligo di mantenere in esercizio l’attività di ristorazione per l’intero periodo di durata del mutuo, pena la revoca del corrispondente beneficio.

6. Per accedere ai benefici del presente capo la struttura turistico-ricettiva oggetto della richiesta deve rispettare la normativa regionale vigente in materia di identificazione e di classificazione a essa applicabile.

7. Gli interventi di cui alle lettere d) e g) del primo comma non sono ripetibili per il medesimo immobile se non sono trascorsi più di dieci anni dalla data di stipulazione del precedente contratto di mutuo; per gli altri tipi di intervento tale intervallo è fissato in anni tre.

8. In caso di vendita di immobile che è già stato oggetto delle provvidenze di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma, il soggetto acquirente può ottenere i finanziamenti previsti dalle lettere d) e g) dello stesso comma a condizione che la ditta venditrice, beneficiaria del primo mutuo, provveda all’estinzione dello stesso ".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.