Legge regionale 8 giugno 1990, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 08 06 1990

Bollettino ufficiale 19 6 1990 n. 25

Rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 "Iniziative per l’insediamento e la cura del verde pubblico, con la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati".

Art. 1

1. Per le finalitą previste dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, recante iniziative per l’insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, č rifinanziata sino al 1992 la seguente spesa:

a) per l’anno 1990 L. 1.800.000.000

b) per l’anno 1991 L. 2.700.000.000

c) per l’anno 1992 L. 3.000.000.000

2. L’onere di cui al comma uno grava sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi:

a) Cap. 22835 L. 1.000.000.000

b) Cap. 29420 L. 400.000.000

c) Cap. 29425 L. 400.000.000

3. Per gli anni 1991 e 1992 si provvede ad una diversa ripartizione della spesa tra in singoli capitoli con la legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Art. 2

1. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 si provvede per l’anno 1990:

a) mediante riduzione di lire 800.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio per l’anno in corso;

b) mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 del Bilancio per l’anno in corso concernente: " Interventi per l’avvio di nuove tecnologie e per lo sviluppo di nuovi prodotti "; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di L. 4.653 milioni;

c) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per L. 5.700.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.1.1. - Finanza locale - del bilancio pluriennale

1990/1992.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 800.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 1.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 22835 " Contributi agli enti locali per interventi di manutenzione del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati "

LR 10 agosto 1987, n. 65

LR 8 giugno 1990, n. 33

L. 1.000.000.000

Cap. 29420 " Spese per interventi di insediamento e cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati "

LR 10 agosto 1987, n. 65

LR 8 giugno 1990, n. 33

L. 400.000.000

Cap. 29425 " Spese per retribuzioni agli operai forestali addetti alla realizzazione e manutenzione del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati ( CCNL) "

LR 10 agosto 1987, n. 65

LR 8 giugno 1990, n. 33

L. 400.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.