Legge regionale 24 aprile 1990, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 24 04 1990

Bollettino ufficiale 2 5 1990 n. 18

Rifinanziamento della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10 concernente norme per la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e assistenziali.

Art. 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10 concernente norme per la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e assistenziali, č autorizzata per l’anno 1990 la spesa di lire 800.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul cap. 49025 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

3. Alla copertura della spesa di lire 800.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo della stanziamento iscritto al cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione della regione per l’anno 1990 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 800.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 49025 " Spese per la formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio-ssistenziali "

Legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10 L. 800.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.