Legge regionale 24 aprile 1990, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 24 aprile 1990, n. 15

Proroga all'anno 1992 dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 25 agosto 1980 n. 39, 15 luglio 1982 n. 30 e 15 aprile 1987 n. 27 e aumento della spesa annua per la concessione di contributi al Comité de l'Alliance française e al Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue.

(B.U. 2 maggio 1990, n. 18 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Oggetto)

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi annui previsti dalle leggi regionali 25 agosto 1980 n. 39, 15 luglio 1982 n. 30 e 15 aprile 1987 n. 27 è prorogata all'anno 1992 ed è fissata, a decorrere dall'anno 1990 in lire 45.000.000 annui a favore del " Comité de l'Alliance française de la Vallée d'Aoste " e in lire 45.000.000 annui a favore del " Centre mondial d'information pour l'éducatiion bilingue - CMIEB "

Art. 2

(Provvedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale provvede, mediante deliberazione, alla concessione e alla liquidazione dei contributi annui di cui al precedente articolo.

Art. 3

(Norme finanziarie)

1. L'onere di lire novanta milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 46400 (" Contributi annui al CMIEB e all'Alliance française en Vallée d'Aoste ") della parte del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 90.000.000 si provvede per l'anno 1990 mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 50000 - fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990; per gli anni 1991 e 1992 mediante l'utilizzo di lire 180.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.08 " Attività culturali e scientifiche " del bilancio pluriennale della Regione 1990/1992.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 90.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 46400 Contributo annuo per il funzionamento del CMIEB e dell'Alliance française en Vallée d'Aoste

LR 25 agosto 1980 n. 39

LR 15 luglio 1982 n. 30

LR 15 aprile 1987 n. 27

LR 24 aprile 1990 n. 15

L. 90.000.000

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. la presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.