Legge regionale 9 aprile 1990, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 09 04 1990

Bollettino ufficiale 17 4 1990 n. 16

Norme transitorie per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento di presidi residenziali socio-assistenziali privati.

Art. 1

(Finalità )

1. In attesa di una disciplina complessiva delle autorizzazioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), la Giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca dell’autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali privati, nonché, sui criteri di vigilanza.

Art. 2

(Principi e criteri direttivi)

1. Le disposizioni della Giunta regionale debbono:

a) individuare gli enti assoggettati all’obbligo dell’autorizzazione al funzionamento, alla revoca e alla sospensione della medesima;

b) stabilire le modalità e i tempi per la presentazione della domanda, la documentazione da allegare ad essa, nonché gli organi e gli uffici incaricati dell’istruttoria;

c) fissare i termini entro i quali i presidi residenziali già operanti debbono adeguarsi ai requisiti funzionali e strutturali.

2. I requisiti funzionali e strutturali dei presidi debbono concernere i seguenti aspetti:

- la tipologia edilizia ed igienico sanitaria, con particolare riferimento alle barriere architettoniche;

- le caratteristiche degli arredi e delle attrezzature;

- l’utenza

- l’organizzazione interna;

- il personale.

3. Le disposizioni della Giunta regionale debbono, altresì, disciplinare le funzioni di vigilanza sul funzionamento dei presidi socio-assistenziali.

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.